Scuola: l’età massima al lavoro con la speranza di vita

A cura della Redazione

Nell’ambito dell’ordinamento scolastico, l’età massima per il trattenimento in servizio fissato dalla legge in 70 anni di età deve essere collegata agli adeguamenti alla speranza di vita previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza del 14 luglio 2026 n. 125 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 509, c. 3°, del D.Lgs. n. 297/1994 che al contrario prevede un limite rigido di età massima per restare al lavoro pari a 70 anni.

Ci sarebbe infatti violazione dell’art. 38 2° comma della Costituzione, in quanto sarebbe palesemente irragionevole ammettere la possibilità di un trattenimento in servizio per maturare i requisiti minimi pensionistici e, nel contempo, imporre un tetto massimo a questo trattenimento che, di certo, impedirà, a chi è entrato in servizio troppo tardi nel pubblico impiego, di ottenere una pensione. Come nel caso della lavoratrice a cui si riferisce la controversia specifica, iscritta in tarda età alla previdenza obbligatoria dopo il 1995 e perciò, con pochi contributi accreditati non sufficienti a raggiungere il limite minimo di 5 anni, soprattutto se obbligata a cessare il rapporto una volta compiuta l’età massima di 70 anni.

In definitiva, il nuovo art. 509 della norma citata, come riscritto dalla Corte costituzionale, prevede che il lavoratore o la lavoratrice che non abbiano raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, possono essere trattenuti in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età oppure (questa è la parte nuova aggiunta dopo la sentenza) la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Requisiti che sono oggi pari a 71 anni di età e aumenteranno di 1 mese dal 2027 e di 3 mesi dal 2028.

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