TFR alla previdenza complementare: quando le somme hanno natura retributiva
A cura della Redazione
La Cassazione, con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, interviene in materia di previdenza complementare e di insinuazione al passivo del datore di lavoro insolvente, chiarendo che la quota di contribuzione a carico del lavoratore e il trattamento di fine rapporto hanno natura retributiva, mentre i contributi a carico del datore di lavoro non possono assumere tale natura.
La controversia ha origine dalla domanda di ammissione al passivo proposta in relazione a contributi dovuti a un fondo di previdenza complementare del settore edile, non versati dal datore di lavoro. Il problema centrale consisteva, in particolare, nello stabilire se il credito relativo ai contributi non versati dal datore di lavoro dovesse essere considerato, nel suo complesso, un credito di natura retributiva e, conseguentemente, potesse essere ammesso al passivo con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Le Sezioni Unite ritengono necessario distinguere le diverse componenti delle somme destinate al fondo pensione, valorizzandone la rispettiva natura giuridica. La Corte afferma che occorre verificare da quale fonte provenga la somma e se essa costituisca una componente della retribuzione del lavoratore oppure rappresenti un'obbligazione contributiva autonoma posta a carico del datore di lavoro. In questa prospettiva, conservano natura retributiva le somme che trovano la propria origine nella posizione patrimoniale del lavoratore. Rientrano in questa categoria sia la quota di contribuzione posta a carico del lavoratore e trattenuta sulla retribuzione, sia il trattamento di fine rapporto destinato alla previdenza complementare. Il mancato versamento al fondo non determina una trasformazione della natura di tali somme: si tratta pur sempre di componenti riconducibili alla sfera retributiva del lavoratore.
Diversa è la situazione dei contributi dovuti direttamente dal datore di lavoro: queste somme non costituiscono retribuzione, ma sono espressione di un'obbligazione contributiva autonoma del datore. Ne consegue che il relativo credito non può beneficiare del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 1, c.c., riservato ai crediti di lavoro aventi natura retributiva.
Non è dunque sufficiente accertare che la somma sia dovuta a un fondo pensione per attribuirle automaticamente natura privilegiata. Il regime del credito dipende dalla sua origine: quando la somma rappresenta una componente della retribuzione del lavoratore, il carattere retributivo giustifica l'applicazione del privilegio; quando invece si tratta del contributo posto autonomamente a carico del datore di lavoro, il privilegio retributivo non trova applicazione.
In presenza di una procedura concorsuale, il credito non dovrà essere considerato come un'unica posta, ma dovrà essere analizzato nelle sue diverse componenti, verificando per ciascuna di esse la fonte dell'obbligazione e la conseguente natura giuridica.
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