Il TFR al Fondo di tesoreria ha natura retributiva

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.26356 del 7 ottobre 2026, ha deciso che il TFR che le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute a versare al Fondo di tesoreria mantiene natura retributiva e non diventa una prestazione previdenziale.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità ha riguardato un dipendente di una cooperativa sottoposta a liquidazione giudiziale, che aveva chiesto all’INPS, tramite il Fondo di garanzia, il pagamento delle quote di TFR maturate a partire dal 2007 e che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria, senza tuttavia averlo fatto.

L’INPS, dopo essere stato condannato dai giudici di merito a pagare ai dipendenti anche quelle quote, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che le quote destinate al Fondo di tesoreria hanno natura di prestazione previdenziale, posta a carico del Fondo stesso, facente capo allo Stato e non all’INPS. Questa interpretazione era stata sostenuta anche dalla Cassazione con la sentenza n. 25035 del 2023.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, dirime la controversia sull’argomento che ha generato nel tempo due opposti orientamenti.

Secondo la Suprema Corte in caso di liquidazione giudiziale del datore di lavoro, anche le quote di TFR che avrebbero dovuto essere versate al Fondo di tesoreria e che non sono state effettivamente versate rientrano nella tutela assicurata dal Fondo di garanzia.

In sostanza per i giudici di legittimità il fondo di tesoreria non offre una tutela previdenziale autonoma, dato che eroga il TFR ex art. 2120 cod. civ..

In conclusione, per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al fondo di tesoreria, il lavoratore deve insinuarsi al passivo della società, ferma restando la possibilità di ricorrere alla tutela del Fondo di garanzia.

Riproduzione riservata ©