Tfr estero: quando si applica l’imposta sostitutiva del 7%

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 197 del 2 novembre 2026, ha precisato a quali condizioni l’indennità di fine rapporto corrisposta da un datore di lavoro estero può beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’articolo 24-ter del Tuir per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

Più precisamente, il presupposto è che il contribuente sia titolare di una pensione di fonte estera e soddisfi gli altri requisiti del regime; il solo Tfr non basta.

Il caso
Un ex dirigente irlandese, trasferitosi fiscalmente in Italia, intende esercitare l’opzione dal 2026. Dall’ex datore di lavoro riceverà un assegno pensionistico, erogato direttamente secondo un accordo “pay as you go”, e un’indennità forfettaria di fine rapporto. Chiede se entrambe le prestazioni possano essere assoggettate al 7%.

Il trattamento fiscale del Tfr
L’Agenzia riconduce l’assegno periodico alla nozione di reddito da pensione: questa qualificazione consente l’accesso al regime. Una volta soddisfatto tale presupposto, il 7% si estende ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo i criteri dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Nel caso esaminato, pertanto, vi rientra anche l’indennità forfettaria di fine rapporto pagata dalla società irlandese: la somma una tantum beneficia quindi dell’imposta sostitutiva, senza dover essere essa stessa qualificata come pensione.

Le condizioni da rispettare
Il beneficio non è automatico in quanto, oltre alla pensione estera, occorrono il trasferimento della residenza fiscale in uno dei comuni ammessi dall’articolo 24-ter, la mancata residenza in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e la provenienza da uno Stato con accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del trasferimento.

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