Trattamento economico accessorio: nuovi chiarimenti sulla detassazione

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello 186 del 16 ottobre 2026, ha fornito nuove indicazioni in merito alle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% ai compensi per il trattamento economico accessorio, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Ad oggi, l’Agenzia non ha ancora pubblicato le istruzioni operative relative alla detassazione in commento che, ricordiamo, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

Verifica del limite reddituale

L’imposta sostitutiva è applicabile solo con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Come già chiarito dalla risposta 173/2026, il limite deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026.

Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.

Limite di 800 euro

L'imposta sostitutiva si applica alle somme erogate nel periodo d'imposta 2026 entro il limite di 800 euro; qualora siano erogati compensi per il trattamento economico accessorio di ammontare superiore a 800 euro, le somme eccedenti il limite di 800 euro sono tassate con le modalità ordinarie.

Redditi assimilati

L'agevolazione non è applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR.

Compatibilità con tassazione separata

Per espressa previsione normativa, i compensi erogati ai lavoratori dipendenti sono assoggettati dal sostituto a imposta sostitutiva, salvo rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro. Tale imposta sostitutiva rappresenta, quindi, il regime di tassazione che il sostituto applica sulla base della disciplina in esame, laddove sussistano i requisiti.

Qualora, invece, il lavoratore rinunci espressamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva, i trattamenti accessori sono assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

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