Superamento del periodo di comporto: preavvisare i lavoratori disabili

A cura della Redazione

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 437/2026 del 28 aprile, si inserisce nel filone giurisprudenziale per cui il datore di lavoro, nel caso di lavoratore in condizioni di disabilità, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, ha un onere di preventiva comunicazione dell’imminente scadenza del periodo di comporto così da metterlo in grado di richiedere l’aspettativa laddove prevista dal contratto collettivo.

Nel caso specifico, la lavoratrice chiedeva la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto poiché il datore di lavoro avrebbe dovuto consentirle di avvalersi del diritto all’aspettativa a fine comporto, prevista dalla contrattazione collettiva. Affermava infatti che fosse discriminatorio in quanto la maggior parte delle assenze erano riconducibili a una grave patologia assimilabile ad handicap di cui la società era a conoscenza.

Infatti, un orientamento giurisprudenziale, considera discriminazione indiretta l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto quando non si considera la maggiore morbilità dei lavoratori disabili che, per la loro particolare situazione, dovrebbero ricevere più tutela.

A fronte di ciò, la giurisprudenza ritiene che il datore di lavoro debba, per quanto possibile, adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per contemperare l’interesse del disabile alla conservazione del lavoro e quello del datore di lavoro di garantire la prestazione lavorativa utile all’impresa. Un accomodamento ragionevole viene integrato ad esempio dall’avvertire il lavoratore dell’imminente superamento del comporto così da permettergli di fare richiesta, ove possibile, di uno degli istituti predisposti dalla contrattazione collettiva (come l’aspettativa). Tale tutela presuppone tuttavia l’onere del lavoratore di fornire al datore di lavoro documentazione probatoria di condizioni fisiche, mentali e psichiche che integrino patologie gravi.

Nella fattispecie, la ricorrente non aveva dato prova della propria patologia e di conseguenza il datore di lavoro non poteva avere contezza del suo stato rilevante e attivarsi per approfondire i motivi dell’assenza per malattia ed eventualmente adottare misure a tutela. Dunque il giudice dichiara che “non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto”.

Nella sentenza si cita appositamente questo filone interpretativo (non supportato da un obbligo normativo ad oggi) avvalorando quindi questo orientamento giurisprudenziale.

 

 

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