Trasmissione registro rifiuti di mercurio
Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro, il registro relativo all'anno solare precedente lo trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati
- Art. 14 del Regolamento CEE/UE 17 maggio 2017, n. 852