AI Act: il datore deve informare i lavoratori se usa sistemi di IA ad alto rischio
A cura della Redazione
Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, i deployer (utilizzatori) che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del sistema di IA ad alto rischio.
È questo il principale adempimento richiesto ai datori di lavoro dal regolamento (UE) 2024/1689 (cd AI Act europeo), più precisamente dall’articolo 26 (rubricato “Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio”), entrato in vigore lo scorso 2 agosto 2026.
L’art. 26 prosegue indicando che le informazioni sono fornite, se del caso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell'Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
I sistemi che, nel settore del lavoro e dell’occupazione, sono considerati ad alto rischio e, quindi, destinatari del nuovo obbligo di comunicazione preventiva, sono individuati nell’allegato III del regolamento; si tratta dei sistemi di AI destinati ad essere utilizzati per:
- l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;
- adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.
Più in generale, inoltre, quando il datore di lavoro è un deployer, deve rispettare un’ulteriore serie di obblighi individuati sempre dall’articolo 26. Non solo, ma ai sensi dell’art. 4 deve adottare misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.
La violazione delle disposizioni di cui all’art. 26 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15.000.000 di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (la misura delle sanzioni è ridotta per le PMI).
Le pratiche IA vietate
L’articolo 5 del regolamento individua una serie di pratiche IA che sono vietate. Tra queste, per quanto riguarda il mondo del lavoro, figurano l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l'uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza.
Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 sono molto elevate. Il successivo art. 99 dispone infatti che la non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35.000.000 di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (anche in questo caso, la misura delle sanzioni è ridotta per le PMI).
La profilazione del rischio
Il regolamento non si limita a disciplinare l’impatto dell’IA sul mondo del lavoro. Si tratta di un corposo provvedimento con cui il legislatore comunitario intende promuovere lo sviluppo e la diffusione responsabili dell'intelligenza artificiale nell'UE. Lo scopo è quello di eliminare o ridurre i potenziali rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini che potrebbero derivare dall’uso di determinati sistemi di IA.
A tal fine i sistemi di IA vengono suddivisi in quattro categorie, in base all’intensità del rischio che implicano. Per ogni categoria sono previsti di strumenti di tutela differenziati:
- Rischio minimo: la maggior parte dei sistemi di IA, come i filtri spam e i videogiochi che sfruttano l'IA, non sono soggetti ad alcun obbligo ai sensi del regolamento, ma le imprese possono adottare volontariamente codici di condotta aggiuntivi.
- Rischio specifico per la trasparenza: i sistemi come i chatbot devono informare chiaramente gli utenti che stanno interagendo con una macchina, mentre alcuni contenuti generati dall'IA devono essere etichettati come tali.
- Rischio alto: i sistemi di IA ad alto rischio, come i software medici basati sull'IA o i sistemi di IA utilizzati per la selezione e l'assunzione di personale, devono rispettare requisiti rigorosi, comprese misure di attenuazione dei rischi, elevata qualità delle serie di dati, informazioni chiare per gli utenti, sorveglianza umana, ecc.
- Rischio inaccettabile: ad esempio, i sistemi di IA che permettono l'attribuzione di un "punteggio sociale" da parte di governi o imprese sono considerati una chiara minaccia per i diritti fondamentali delle persone e sono pertanto vietati.
Il coordinamento con le norme interne
Il regolamento lascia impregiudicati gli obblighi dei datori di lavoro di informare o di informare e consultare i lavoratori o i loro rappresentanti a norma del diritto e delle prassi dell'Unione o nazionali. Inoltre, l'Unione o gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione all'uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro, o incoraggiare o consentire l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori.
Il governo italiano, lo scorso 5 Agosto 2026, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.
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