Auto elettrica in uso promiscuo e reddito di lavoro dipendente
A cura di Gabriele Bonati
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello 421/2023, ha precisato che concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, le somme che il datore di lavoro rimborsa al lavoratore, a cui è assegnato un’auto elettrica in uso promiscuo, per le spese sostenute per l’installazione nella propria abitazione delle infrastrutture necessarie per la ricarica dell’auto (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) e per le spese di energia elettrica utilizzata per la ricarica dell’auto stessa.
La norma fiscale (applicabile anche ai fini contributivi)
A sostegno di quanto precisato nella citata risposta, l’A.E. parte dall’art. 51 del DPR 917/1986, che stabilisce al comma 1 che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, c.d. principio di onnicomprensività.
Invece alla lettera a) del comma 4, lo stesso articolo prevede che per l’individuazione del valore ai fini fiscali, in deroga al valore normale di cui al comma 3 del menzionato artico 51, per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.
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In sintesi, il valore convenzionale (annuale, divisibile per trecentosessantacinquesimi) da inserire nell’imponibile contributivo e fiscale è, attualmente, calcolato nel seguente modo: Costo chilometrico fissato dall’ACI Moltiplicato 3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/km; oppure 4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km; oppure 7.500 Km (50% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km; oppure 9.000 Km (60% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
N.B. - Resta ferma l’applicazione della disciplina nel testo vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (vale a dire si assume come base di calcolo il costo chilometrico ACI per 4.500 Km pari al 30% di 15.000 Km). |
Per la valorizzazione del benefit, detta disposizione individua un sistema forfetario, favorendo, dal 2020 (modifiche apportate dall’ art. 1, cc. 632 e 633, della L. 160/2019, legge di bilancio 2020) le auto a bassa emissione di CO2 (veicoli meno inquinanti).
Pertanto, come precisa anche l’agenzia delle entrate (orientamento consolidato nel tempo, la stessa Agenzia richiama, a sostegno, anche la circ. 326/1997), il valore convenzionale individuato annualmente dall’ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.
Rimangono fuori dal regime forfetario (Min. Fin. Circ. 326/1997) la fornitura da parte del datore di lavoro, in via gratuita o meno, di altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo (esempio box o posto auto), etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo (criterio del valore normale i cui al comma 3 dell’art. 51) da assoggettare a tassazione in capo al dipendente (e a contribuzione in capo al dipendente e al datore di lavoro).
La conclusione dell’Agenzia delle entrate – Seguendo quanto sopra riportato, l’Agenzia delle entrate precisa che il rimborso da parte del datore di lavoro dei costi dell'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco), effettuata presso l'abitazione del dipendente, rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Inoltre le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc. (par. 2.1 della circolare n. 326 del 1997), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, l’Agenzia delle entrate conclude ritenendo che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica (utilizzando la colonnina installata presso l’abitazione del dipendente) degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.
Detta interpretazione, come detto, si riflette anche ai fini contributivi.
Le nostre considerazioni – Le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle entrate non vanno nella direzione della nuova disposizione finalizzata ad agevolare l’utilizzo di auto non inquinanti (così come la stessa Agenzia delle entrate aveva evidenziato con la risoluzione 329/2022, “…. far rientrare nel welfare l’offerta ai dipendenti del servizio di ricarica dell’auto elettrica, laddove rientri in una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda”).
Si potrebbe condividere quanto precisato dall’A.E. per il rimborso dell’installazione delle infrastrutture (v. precedente punto 1), mentre non si condivide l’assoggettamento del rimborso del costo dell’energia elettrica sostenuto per la ricarica dell’auto, che è utilizzata soprattutto per servizio (il dipendente usa l’auto per servizio e se rimborsato per le spese di ricarica direttamente sostenute deve pagare imposte e contributi per il fatto che il rimborso concorre a formare reddito; peraltro, in tale ipotesi, anche il datore di lavoro deve sostenere l’onere contributivo). L’assegnazione dell’auto in uso promiscuo comporta che la stessa è utilizzata dal dipendente anche per motivi personali generando, in capo a quest’ultimo, un benefit il cui valore, come sopra precisato, non va quantificato utilizzando il comma 3 dell’art. 51 (valore normale) ma individuato in via forfetaria tenendo conto dell’immatricolazione e dell’emissione di CO2. Conseguentemente, la spesa di ricarica che il dipendente sostiene è nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
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Dipendente assegnatario dell’auto in uso promiscuo: - ricarica l’auto utilizzando la colonnina aziendale o colonnine private pagando la ricarica con carta aziendale: il benefit in capo al dipendente è sempre il valore convenzionale individuato dalla lettera a), del 4° comma, dell’art. 51, del TUIR (meno l’eventuale ammontare trattenuto al dipendente); - ricarica l’auto dalla colonnina installata presso la propria abitazione, chiedendo il rimborso del corrispondente costo all’azienda: secondo l’Agenzia delle entrate il benefit in capo al dipendente è sempre il valore convenzionale individuato dalla lettera a), del 4° comma, dell’art. 51, del TUIR (meno l’eventuale ammontare trattenuto al dipendente) più l’ammontare del rimborso richiesto. A nostro avviso, in tale ipotesi, il dipendente ha sostenuto direttamente una spesa che avrebbe dovuto sostenere l’azienda, conseguentemente ha sostenuto un costo nell’interesse del datore di lavoro, il cui rimborso non determina reddito/arricchimento per il dipendente (dal valore che concorre a formare base imponibile fiscale e contributiva deve rimanere esclusivamente l’ammontare forfetario fissato dal comma 4, lettera a), dell’art. 51 più volte citato). Ci si auspica, pertanto, un ripensamento interpretativo da parte dell’Agenzia delle entrate. |
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