Benefit esenti fino a 3.000 euro per i genitori: le istruzioni del Fisco
A cura di Matteo Cremonesi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, con cui ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione delle previsioni di cui all’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023).
La norma ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023 e sempre che sussistano determinate condizioni, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in deroga all’art. 51, c. 3, del TUIR (prima parte del terzo periodo), fino a € 3.000, il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas) ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi e affidati) il cui reddito, nel periodo d’imposta 2023, non superi i valori individuati all’art. 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.
Si ricorda, in proposito, che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
L’agevolazione fiscale trova applicazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva in caso di erogazioni di premi di risultato in beni e servizi.
Di seguito vengono sintetizzati i chiarimenti forniti dall’Agenzia.
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Ambito oggettivo |
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Ambito soggettivo |
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Applicazione operativa
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dei benefit fino a € 3.000, il datore deve ricevere, da parte del lavoratore, la dichiarazione attestante di averne diritto (ovvero di essere genitore di figlio/figli con il requisito per essere considerato fiscalmente a carico). Nella dichiarazione, il lavoratore deve indicare il codice fiscale del figlio a carico. Non è prevista una forma specifica con cui deve essere resa la dichiarazione. La stessa può essere firmata anche digitalmente e il datore di lavoro ha l’onere di conservarla. In sua assenza, il beneficio non è applicabile.
Il lavoratore è, inoltre, tenuto a comunicare successive variazioni ovvero il venir meno della prevista condizione.
Il datore di lavoro sostituto d’imposta riconosce l’agevolazione in base alle dichiarazioni acquisite (non è necessario attendere il 31.12.2023) e qualora, successivamente, il lavoratore comunichi che i presupposti per il diritto sono venuti meno (i figli hanno superato il reddito per essere considerati fiscalmente a carico), il medesimo sostituto procederà con i conguagli nei mesi successivi e, in ogni caso, entro il termine per i conguagli fiscali di fine anno (28.2.2024 – art. 23, DPR 600/1973) o di fine rapporto.
L’informativa dovuta alla RSU, ove presente, necessaria per l’applicazione del beneficio, deve avvenire entro la chiusura del periodo d’imposta (per i redditi di lavoro dipendente, entro il 12.1.2024). Quindi l’informativa può essere trasmessa in un momento successivo a quello di applicazione della norma.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma inoltre che l’esonero fino a € 3.000 è cumulabile, solo ai fini fiscali, con l’esonero bonus carburante di € 200.Continuano ad essere applicabili, ove compatibili, gli ulteriori chiarimenti che il Fisco aveva fornito con la circolare 35/2022. Ad esempio, rimane fermo l’obbligo di recuperare la documentazione/dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche.
Per i lavoratori non genitori, o che comunque non sono in possesso delle condizioni di cui alla norma in esame, trova comunque applicazione il consueto limite di esenzione di € 258,23.
L’esenzione fino a € 3.000 è applicabile anche ai fini contributivi. Si attendono le istruzioni operative dell’INPS, soprattutto per quanto concerne le eventuali operazioni di conguaglio.
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