Certificazione Unica 2024: la sezione dei familiari a carico
A cura della Redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, ha confermato che i sostituti d’imposta devono compilare la sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica 2024 anche nell’ipotesi in cui, per i soggetti ivi indicati, non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR (ma dell’AUU) o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.
NB: tale indicazione era già presente nelle istruzioni della CU 2023 (ved. Box sotto).
Le istruzioni della CU 2023 Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. L’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico. In particolare nei righi da 1 a 10 dovrà essere indicato il grado di parentela (barrando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilità), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni, quest’ultima condizione va verificata relativamente ai mesi di gennaio e febbraio ), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. ……………... (omissis) Da quest’anno, nel presente prospetto vengono richiesti: • il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, ricompresi tra gennaio e febbraio (in base alla previgente formulazione dell’art. 12 del Tuir); • il numero di mesi, a partire dal mese di marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli, di età uguale o superiore a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir). Se i righi della presente sezione non sono sufficienti per indicare tutti i familiari a carico deve essere compilato un modulo aggiuntivo. ……….. Si precisa che la sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati. Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico. Si ricorda che l’inserimento nel prospetto di tutti i dati relativi ai figli fiscalmente a carico (anche se minori di 21 anni) consentirà, inoltre, di riportare nella dichiarazione precompilata le detrazioni riferite alle spese sostenute per i figli a carico. Si precisa che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. |
Il contesto normativo
L’art. 1 del D.Lgs. 230/2021 ha istituito l’assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022. La prestazione è erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’ISEE.
Il successivo art. 10, c. 4, ha modificato l’art. 12 del TUIR, prevedendo, a far data dal 1° marzo 2022, che:
- la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
- cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione Irpef previsteer i figli minori di tre anni; per i figli con disabilità; per le famiglie numerose, ovvero con almeno quattro figli.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 230 del 2021.
L’art. 19, c. 6, del D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), ha inserito nel citato art. 12 del TUIR il c. 4-ter, ai sensi del quale “Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del c. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.
In virtù di quest’ultima disposizione e con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo art. 12 del TUIR.
Le indicazioni della risoluzione
Considerato quanto indicato sopra, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’importanza dell’indicazione nella CU dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.
Pertanto, alla luce di quanto previsto dal c. 4-ter del citato art. 12 e ai fini del riconoscimento, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del sostituto d’imposta delle deduzioni/detrazioni degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico, si rappresenta che la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo art. 12 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, inoltre, che le informazioni sui familiari a carico sono necessarie, in alcuni casi, anche per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.
Ad esempio, per la regione Piemonte, sono previste le seguenti detrazioni come misure di sostegno economico sociale: a) € 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio a partire dal primo, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati; b) € 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della L. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all' art. 12 del TUIR.
Altre regioni interessate sono, ad esempio, il Veneto, la Puglia, la Valle d’Aosta.
Inoltre, la risoluzione ricorda che anche le recenti disposizioni in tema di welfare aziendale richiedono una completa esposizione delle informazioni riferite ai familiari a carico.
Limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’art. 40, c. 1, del D.L. 48/2023, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del citato Testo Unico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il c. 3 del predetto art. 40 prevede che il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto. A tal fine il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.
Nelle istruzioni per la compilazione della CU 2024 verranno illustrate le modalità di compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” con riferimento alle novità sopra descritte.
L’Agenzia sottolinea inoltre che un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli, previste dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014.
Indicazioni operative
Come deve comportarsi il datore se non dispone delle informazioni necessarie per compilare la CU 2024 in modo completo?
Può chiedere ai dipendenti di comunicare le informazioni necessarie con una delle seguenti alternative:
- ritrasmettere il modulo detrazioni completo di tutte le indicazioni (ad esempio può richiederlo a gennaio 2024 in tempo utile per la compilazione della prossima CU, con la giustificazione dell’aggiornamenti dei dati in funzione dell’evoluzione normativa);
- inviare ai dipendenti una comunicazione con la quale si chiede, in vista di quanto precisato dalla risoluzione in esame, di fornire i codici fiscali dei figli a carico a prescindere dalla fruizione delle detrazioni (vedi fac-simile di seguito).
Resta fermo che:
· se il modulo detrazioni consegnato e restituito dai dipendenti in fase di assunzione e/o durante il rapporto di lavoro riportava già l’avvertenza che dovevano essere indicati tutti i familiari a carico, compresi i figli di età inferiore a 21 anni, il datore non può essere considerato responsabile di alcuna omissione se il dato non è stato fornito;
· il datore non può essere considerato responsabile dell’eventuale mancato riscontro alla richiesta di fornire le informazioni richieste.
Diversamente, se il datore dispone del dato e non lo riporta nella CU, non è escluso che sia passibile delle sanzioni di cui all’art. 4, co. 6-ter del DPR 322/1998 per CU incompleta (massimo 50.000 euro per sostituto d’imposta).
Per le nuove assunzioni (da ora in poi) diventa rilevante avvalersi di un modulo detrazioni che riporti in modo esplicito l’avvertenza di indicare tutti i figli a carico, a prescindere dalla spettanza delle detrazioni. Si consiglia di darne espressa indicazione anche nelle comunicazioni scambiate in fase assuntiva, al fine di rimarcare l’importanza dell’adempimento.
Comunicazione da trasmettere ai dipendenti, in tempo utile per la compilazione della CU 2024
Gentile Sig.ra/Egregio Sig., l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, ha precisato che nella Certificazione Unica 2024 deve essere data indicazione dei dati relativi a tutti i familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico, compresi i figli a cui non spettano più le detrazioni per effetto dell’istituzione dell’Assegno Unico Universale (figli di età inferiore a 21 anni). Le ricordiamo che l’indicazione nella CU anche delle informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni consentono all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendoLe, quindi, restituendo la dichiarazione allegata, di beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli previste dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014. A tal fine, per una corretta compilazione della prossima Certificazione Unica, Le chiediamo di fornirci i codici fiscali dei figli a carico di età inferiore a 21 anni, compilando il prospetto allegato e sottoscrivendolo. Le chiediamo di dare riscontro alla seguente entro ……. giorni dal ricevimento della presente.
Comunicazione codici fiscali figli a carico
La/Il sottoscritta/o, nata/o il …………………………., a …………………., CF. ……………………. e residente in …………………………………………………………………………………………., ai fini della corretta compilazione della CU da parte del sostituto d’imposta, con la presente comunica, per la finalità di cui alla Risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 55/2023, i codici fiscali dei figli a carico di età non superiore a 21 anni per il periodo d’imposta 2023: Codice fiscale: ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. E si impegna a comunicare eventuali variazioni che interverranno nei periodi d’imposta successivi al 2023. Luogo e data, (firma) ………………………… Trattamento dei dati personali: informativa (reg. UE 2016/679) – Con la presentazione della presente dichiarazione, il/la sottoscrittore/ttrice della stessa dichiara di essere informato/a che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito previsto dalla normativa sopra richiamata. |
Riproduzione riservata ©