Il 770/2023 dopo le ultime modifiche
A cura di Matteo Cremonesi
L’Agenzia delle entrate, in data 13 luglio 2023, ha nuovamente modificato le istruzioni per la compilazione del 770/2023, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione.
Le modifiche di maggior interesse riguardano i quadri ST e SV e sono relative alla gestione della sospensione dei versamenti.
In particolare, sono state modificate le “Attenzioni” riferite alla compilazione del campo 15 (sia del quadro ST che del quadro SV). Conseguentemente, sono state modificate anche le specifiche tecniche relative alla compilazione del punto 15 “Nota” e del punto 16 “Importo sospeso”, che compongono la sezione “Sospensione”.
Ulteriori interventi riguardano poi il quadro SX, dove sono stati corretti alcuni refusi presenti nelle istruzioni.Si ricorda che il modello 770/2023 dovrà essere tramesso all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023.
Quadro ST
Le nuove modifiche riguardano le sezioni 1 e 2 (Erario e Addizionale regionale) e, come anticipato, si riferiscono ai punti 15 e 16 (Sospensione: Nota e importo sospeso). È stata nuovamente riformulata l’“attenzione” relativa alla presenza dei codici sospensione nel campo 15 “Nota”, con particolare riferimento all’ipotesi dell’esposizione del codice 14 (sospensione che ha interessato il settore sportivo).
L’“attenzione” risulta ora così formulata:
ATTENZIONE: “In presenza dei codici Covid 19 da 1 a 15, nel campo 15 “Nota”, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 “Importo versato” (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 “Note” (nelle sole ipotesi di note “F”, “L”, “S”) 11 “Codice tributo”, 13 “Codice regione – solo seconda sezione” e 16 “Importo sospeso”. I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 14, per versamenti da 01.2022 a 11.2022, devono compilare i campi 1 “Periodo di riferimento”, 2 “Ritenute operate”, 7 “Importo versato” (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 “Note” (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «S»), 11 “Codice tributo”, 13 “Codice regione – solo seconda sezione” e 16 “Importo sospeso” (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14). Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.”.
Da un esame delle specifiche tecniche, come modificate lo scorso 13 luglio, emerge che:
- la compilazione del campo 15 “Nota” è obbligatoria se è compilato il campo 16 “Importo sospeso”;
- il codice sospensione "14" può essere presente solo se il campo "1" non è compilato o, se compilato, assume uno dei seguenti valori "01/2022" o "02/2022" o "03/2022" o "04/2022" o "05/2022" o "06/2022" o "07/2022" o "08/2022" o "09/2022" o "10/2022" o "11/2022";
- il codice "16" (che invece si riferisce alla sospensione per i sostituti coinvolti dall’alluvione che ha colpito il territorio di Ischia) può essere presente solo se il campo "1" assume uno dei seguenti valori "11/2022" o "12/2022".
Quadro SV
Anche per le addizionali comunali (quadro SV), le ultime modifiche si riferiscono ai punti 15 e 16 (Sospensione: Nota e importo sospeso) e, in particolare, interessano chi espone nel punto 15 il codice sospensione 14 (sospensione che, come predetto, ha interessato il settore sportivo).
L’“attenzione” risulta ora così formulata:
ATTENZIONE: “In presenza dei codici Covid 19 nel campo 15 (5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 “Importo versato” (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 “Note” (nelle sole ipotesi di note “F”, “L”, “S”) 11 “Codice tributo” e 16 “Importo sospeso”. I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 14, per versamenti da 01.2022 a 11.2022, devono compilare i campi 1 “Periodo di riferimento”, 2 “Ritenute operate”, 7 “Importo versato” (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 “Note” (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «S»), 11 “Codice tributo” e 16 “ Importo sospeso” (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14). Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nel presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.”.
Quadro SX
Per quanto riguarda il quadro SX, come indicato, sono stati corretti due refusi:
- Il prima ero presente nelle istruzioni riferite al rigo SX1 colonna 5, dove deve essere indicato l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 150 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Nel dettaglio, l’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 476 delle CU lavoro dipendente (precedentemente era stato indicato erroneamente il campo 475) e campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art 17 del d.lgs. 241/97.
- Nel rigo SX3 colonna 3, dove deve essere indicato l’importo del credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui art. 4, del D.L. del 30/12/1997 n. 457, è stato eliminato il riferimento all’art. 6-bis della medesima disposizione.
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