Isopensione per chi dista fino a 7 anni dalla pensione
A cura della Redazione
L’ultima possibilità per consentire la decorrenza dell’isopensione dal 1° dicembre 2026 e sfruttare così il periodo massimo di distanza dalla pensione fino a 7 anni, è risolvere il rapporto coi lavoratori esodanti entro il 30 novembre 2026.
Conto alla rovescia per le aziende che hanno eccedenze di personale per sfruttare l’ultima finestra che scade il 30 novembre prossimo e giungere entro questa data ai recessi dei lavoratori in esubero, accompagnandoli alla pensione per la durata massima di sette anni. Le norme regolatrici sono l’art. 4 della legge 92/2012 e le istruzioni generali le ha emanate l’Inps con la circ. 119/2013.
Due precisazioni sono da fare:
1) la prima è che questa possibilità interessa i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che siglano accordi sindacali aziendali e mettono in atto una procedura amministrativa con l’Inps;
2) la seconda è che questo istituto dell’isopensione prevede costi tutti a carico del datore di lavoro ma permette quelle operazioni di esodo che, altrimenti, sarebbero comunque onerose, potrebbero essere soggette a impugnazioni per vizi procedurali o sostanziali e garantiscono il turno over.
Dal lato dei lavoratori per tutto il periodo di accompagnamento fino alla pensione è garantita la copertura previdenziale e un assegno mensile pari alla pensione maturata al momento del recesso.
Come dicevamo riuscire a completare la procedura entro la fine di novembre permette di “sfruttare” questa finestra di sette anni di distanza dalla pensione, mentre, superata questa data, si torna al regime ordinario della durata massima di 4 anni di esodo. Certo il legislatore in questi due mesi e mezzo potrebbe prorogare il termine, come già fatto in passato, cosa verosimile anche perché l’operazione non tocca le risorse pubbliche.
Nella situazione di incertezza diversi operatori che hanno avviato per tempo le operazioni procedurali, sia stipulando l’accordo aziendale con le rappresentanze comparativamente più rappresentative, sia iniziando l'iter amministrativo con l’Inps, devono tenere presente che i licenziamenti individuali non possono oltrepassare il termine del 30 novembre 2026 nel caso in cui la forbice temporale tra la data di recesso e la data di decorrenza della pensione sia superiore a 48 mesi (4 anni).
In base alle istruzioni dell’INPS, è possibile inviare all'Istituto previdenziale i piani di esodo programmati di valenza anche pluriannuale, però anno per anno devono essere trasmessi all’Istituto stesso i piani di esodo da completare nell’anno corrente.
Se ad un lavoratore mancano, ad esempio, 6 anni per la decorrenza della pensione anticipata, la cessazione del rapporto di lavoro, per poter fruire dell’isopensione, deve intervenire al massimo il 30 novembre 2026, così dal 1° dicembre potrà percepire l’assegno di esodo per il n° di mesi mancanti al mese di decorrenza, da quando cioè percepirà la pensione anticipata.
Se la cessazione, in questa situazione, dovesse intervenire il 1° dicembre prossimo, l’Inps rifiuterebbe l’erogazione dell’assegno perchè oltrepasserebbe il periodo massimo di percezione dell'assegno
Attenzione che, sempre in una situazione del genere, per il lavoratore dell’esempio precedente, la decorrenza della sua pensione ricadrebbe nell’anno 2032, quando i requisiti potrebbero cioè subire in incremento rispetto a quelli presi a riferimento nella procedura di esodo. Secondo la recente circolare 41/2026 l'INPS continuerà a corrispondere l’assegno di esodo fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione effettivamente stabilita in via ufficiale dal previsto decreto ministeriale, “ancorché la stessa, per effetto dell'adeguamento degli incrementi della speranza di vita stabiliti con i decreti direttoriali, si collochi oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione di accompagnamento a pensione, fermo restando il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista e della necessaria contribuzione correlata per la maturazione dei requisiti pensionistici.
Difficile invece che nei piani di esodo già avviati siano rientrati lavoratori contriutivi perchè l'INPS ne ha ammesso l'inclusione di recente con la circolare 104/2026.
Riproduzione riservata ©