Le istruzioni INPS per i conguagli contributivi di fine anno 2023

A cura della Redazione

L’INPS, con la circolare n. 106 del 20 dicembre 2023, ha pubblicato le istruzioni operative, per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, riguardanti le operazioni di conguaglio relative all’anno 2023. Ha inoltre precisato i termini entro i quali le operazioni devono essere concluse, nonché gli istituti retributivi/contributivi interessati aggiornati in funzione dell’intervenuta evoluzione normativa.

Le principali verifiche da effettuare

Si riportano, di seguito, le fattispecie che devono essere verificate e che, a fine anno, possono generare operazioni di conguaglio retributivo/contributivo.

Massimale contributivo e pensionabile (art. 2, c.  26, L. 335/1995): occorre verificare se sono stati versati contributi IVS su quote di retribuzione eccedenti € 113.520,00 (massimale contributivo e pensionabile 2023).

Contributo aggiuntivo IVS 1% (a carico del dipendente): verificare l’esatta applicazione del contributo in oggetto con riferimento alle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per l’anno 2023 (€ 52.190,00 - € 4.349,00/mese).

Fringe benefit: auto aziendali e ogni altro elemento retributivo non in denaro (o buono rappresentativo dello stesso) e, per il 2023, dipendenti con figli a carico, rimborso utenze domestiche, e verifica del superamento del limite di esenzione di, per l’anno 2023, € 258,23 in via generale e € 3.000 per i dipendenti con figli a carico (nel rispetto delle relative condizioni – art. 40, D.L. 48/2023, L. 85/2023). La circolare precisa che nelle ipotesi in cui a seguito di variazione della retribuzione imponibile, derivante dalla applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefits, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (esonero IVS 2% o 3%), e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 (esonero IVS 6% o 7%), i medesimi dovranno avvalersi dell’invio di flussi di regolarizzazione DMVig.

Prestiti agevolati ai dipendentier effetto delle nuove modalità di determinazione del valore del benefit (prestiti agevolati) introdotte dal D.L. 145/2023 (L. 191/2023), la cui decorrenza è fissata dal periodo d’imposta 2023 (vale a dire dal 1°.1.2023), l’INPS si limita e segnalare il contenuto della citata modifica legislativa, che prevede: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” (la norma precedente prevedeva, per le operazione di conguaglio, l’utilizzo dell’ex TUR vigente al 31.12.2023)”. L’Istituto non fornisce però le modalità operative che i datori di lavoro dovrebbero osservare per individuare l’esatto ammontare del benefit da tenere conto in sede di conguaglio. Si ritiene che l’INPS attenda che sia l’Agenzia delle entrate a fornire l’esatta modalità di calcolo e la giusta decorrenza della nuova disposizione, in quanto una volta individuato il valore del benefit ai fini fiscali questo, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, sarà utile anche ai fini contributivi. Si ricorda altresì che il citato valore, qualora trovi capienza nei limiti di esenzione dei benefit (v. precedente punto), non concorrerà a formare base imponibile anche ai fini contributivi.

Bonus carburante (€ 200,00 – D.L. 5/2023, L. 23/2023): concorre a formare base imponibile ai fini contributivi (l’esenzione è prevista solo ai fini fiscali), salvo quando può trovare capienza nei limiti di cui al precedente punto.

Ferie e, a nostro avviso, permessi retribuiti, goduti successivamente al termine previsto dalla legge (per le ferie) o dal contratto collettivo (per le ferie e i permessi) o dall’accordo individuale (per i permessi) per il loro godimento: conguaglio da effettuare tenendo conto dei contributi già versati al momento in cui è scattata l’obbligazione contributiva.

Mance ai dipendenti: esclusione dalla base imponibile contributiva del valore delle mance assoggettate a imposta sostituiva del 5% (art. 1, cc. 58-62, L. 197/2022 – A.E. circ. 26/2023). Settori interessati: strutture ricettive e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il datore di lavoro, in sede di conguaglio si dovrà attenere alle istruzioni riportate al punto 8.1 della circolare 106. Inoltre, l’INPS precisa che nel caso in cui si accerti successivamente al mese di dicembre 2023 la presenza dei presupposti per applicare l’agevolazione (recupero della contribuzione versata) ovvero accerti la mancata sussistenza dei presupposti richiesti (versamento della corrispondente contribuzione) la relativa sistemazione dovrà avvenire esclusivamente mediante l’invio dei flussi di regolarizzazione (DMVig).

Trattamento integrativo speciale: il beneficio previsto dall’art. 39-bis, del D.L. 48/2023, L. 85/2023 (v. anche A.E. circ. 26/2023, p. 2), non ha rilevanza ai fini dei conguagli contributivi (non è preso in considerazione dall’INPS).

Si ricorda che detta norma ha introdotto (al fine di garantire la stabilità occupazione e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro), in via transitoria e nel rispetto delle relative condizioni un trattamento integrativo speciale non imponibile (sia fiscalmente che contributivamente) pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro notturno e a titolo di prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (straordinario festivo), nel periodo 1 giugno – 21 settembre 2023, a favore dei dipendenti del settore privato del turismo e degli stabilimenti termali. Il datore che corrisposto detto trattamento ha recuperato il relativo valore attraverso il mod. F24 (sempre che risultino rispettate le prescritte condizioni).

Previdenza complementare: conguagli concernenti il contributo di solidarietà 10% dovuto sulla contribuzione versata ai fondi di previdenza complementare.

Il principio della competenza

Gli elementi variabili delle retribuzioni del mese di dicembre 2023 corrisposti nel mese di gennaio 2024 sono da considerare, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, di competenza del 2023 mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), sono da considerare retribuzione del mese di gennaio 2024.

Gestione del TFR (fondo tesoreria, misure compensative, rivalutazione e imposta sostitutiva)

Per le aziende costituite nel 2023 si dovrà calcolare la media dei lavoratori occupati dalla data di costituzione al 31.12.2023: se il risultato dà 50 e più addetti, si dovrà versare il TFR rimasto in azienda al fondo tesoreria (maggiorato dell’1,5% più il 75% dell’indice ISTAT del costo della vita.

Per tutti i datori tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria INPS si dovrà altresì provvedere a effettuare i conguaglier errati versamenti, nel 2023, di quote di TFR al fondo tesoreria; quelli relativi alle eventuali misure compensative spettanti o applicate in eccesso;  la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria e recupero della relativa imposta sostitutiva; il ripristino del fondo tesoreria a seguito di intervenute richieste di restituzione di sgravi contributivi che possono aver interessato il contributo IVS dello 0,50% di cui alla L. 297/1982 (particolare attenzione al comportamento tenuto in sede di applicazione degli esoneri contributivi).

Operazioni societarie straordinarie e cessioni di contratto

Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite dal datore di lavoro subentrante, tenendo conto anche dell’operato del cedente (istruzioni valide anche in caso di cessione di contratto).

Riproduzione riservata ©