Le misure per l’autoimpiego nel Decreto Coesione

A cura di Matteo Cremonesi

Con la pubblicazione del D.L. 7/05/2024 n. 60 (G.U. n. 105/2024), meglio noto come Decreto Coesione, son state introdotte disposizioni volte a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le norme introdotte ve ne sono alcune finalizzate a favorire l’autoimpiego. In particolare, l’art. 17 introduce disposizioni per l’avvio di attività autonome, professionali e imprenditoriali nel Centro-Nord Italia, mentre il successivo art. 18 reintroduce, con alcune novità, la misura denominata “Resto al Sud 2.0”. Occorre poi considerare anche il nuovo incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, disciplinato dall’art. 21.

Nelle seguenti tabelle esamineremo gli aspetti di maggior interesse delle tre misure.

Autoimpiego Centro-Nord Italia (art. 17)

Attività ammesse al finanziamento

Iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali (NON localizzate nei seguenti territori: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Le attività finanziate devono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di S.n.c., S.a.s., S.r.l., nonché società cooperativa o S.t.p. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari del finanziamento, ma questi ultimi devono mantenere l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società.

Destinatari

Giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Iniziative finanziabili

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività finanziabili;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari nell'avvio e nello svolgimento delle attività di autoimpiego;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari delle misure, per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento (ved. la successiva riga: interventi di sostegno).

Interventi di sostegno

 

N.B.: sono fruibili alternativamente

a) voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell'investimento per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento.

Disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di NASpI

Possono cumulare i trattamenti in godimento con i finanziamenti di cui al Decreto Coesione, solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro sono compatibili con l'indennità di partecipazione dagli stessi percepita.

Disposizioni attuative

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 60/2024 (ovvero entro il 7 giugno 2024), sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di sostegno aventi come destinatari i soggetti destinatari delle misure di autoimpiego.

 

Resto al Sud 2.0 (art. 18)

Attività ammesse al finanziamento

Iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di S.n.c., S.a.s., S.r.l., nonché società cooperativa o S.t.p. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari del finanziamento, ma questi ultimi devono mantenere l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società.

Le nuove attività costituite devono essere localizzate nei seguenti territori: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Destinatari

Giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Iniziative finanziabili

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività finanziabili definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento (ved. la successiva riga: interventi di sostegno).

Interventi di sostegno

 

N.B.: sono fruibili alternativamente

a) voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività finanziabili aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% per l'avvio delle attività finanziabili, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di NASpI

Possono cumulare i trattamenti in godimento con i finanziamenti riconducibili alla misura “Resto al Sud 2.0” solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dalle disposizioni del Decreto Coesione dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro sono compatibili con l'indennità da partecipazione.

Disposizioni attuative

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Coesione (ovvero entro il 7 giugno 2024), sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di sostegno aventi come destinatari i soggetti ammissibili al finanziamento.

Compatibilità con la misura “Resto al Sud”

Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni del Decreto Coesione, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui alla misura “Resto al Sud”.

 

Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21)

Destinatari

Persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche che saranno definite con apposito decreto ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Benefici

1.        I destinatari della disposizione (come sopra individuati) possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

2.        Le imprese avviate dai soggetti destinatari, nei limiti della spesa autorizzata, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Disposizioni attuative

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Autorizzazione comunitaria

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Effetti sul calcolo delle imposte

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero (punto uno nel rigo “Benefici”), nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in esame.

 

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