Sportivi: esclusa l’etero-organizzazione per i co.co.co. dilettanti

A cura di Alberto Rozza

L’INL, con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023, integrata dalla nota n. 460/2023, ha fornito istruzioni operative e chiarimenti in merito alla gestione dei lavoratori sportivi, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V del D.lgs. 36/2021 ad opera del D.lgs. 120/2023 meglio noto come decreto correttivo bis.

Sul medesimo argomento è intervenuta anche l’INAIL con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, per fornire istruzioni operative e chiarimenti relativi all’obbligo assicurativo.

Lo sportivo dipendente

Riguardo al lavoro dipendente, l’INL precisa che non trovano applicazione alcune disposizioni normative che in via generale interessano i rapporti di lavoro subordinato nei settori diversi da quello sportivo.

In particolare restano esclusi: il divieto del controllo a distanza, l’obbligo degli accertamenti sanitari e la tutela del lavoratore in caso di licenziamento, oltre alle sanzioni disciplinari di cui alla Legge 300/1970.

Sempre in materia di licenziamento non trovano applicazione le norme contenute nella Legge 604/1966, nella Legge 108/1990 e nell’art. 24 della L. 223/1991.

Se il lavoro subordinato è a tempo determinato, restano escluse le disposizioni sul contratto a termine dall’art. 19 all’art. 29 del D.lgs. 81/2015.

Infatti, in ambito sportivo, il contratto a termine può essere non superiore a 5 anni, è ammessa la successione dei contratti tra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, previo consenso dell’altra parte e del lavoratore.

Il settore professionistico

Il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista si presume (presunzione relativa) di natura subordinata a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni, in presenza delle quali il contratto è autonomo:

- l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

- lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non è superiore a 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Così, a titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno, il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

Il rapporto di lavoro subordinato si costituisce con l’assunzione diretta oppure con la stipula di un contratto in forma scritta che deve essere depositato, a cura della società sportiva presso la Disciplina Sportiva associata, per l’approvazione che ne costituisce condizione di efficacia.

L’area dilettantistica

Invece, in ambito dilettantistico, il lavoro sportivo si presume autonomo e più precisamente una co.co.co. (con esclusione della disciplina sull’etero-organizzazione) quando ricorrono congiuntamente questi requisiti:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;

- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Alla società o associazione sportiva spetta l’obbligo di comunicare, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, al Registro delle attività sportive dilettantistiche (oppure al Centro per l’impiego) i dati relativi al contratto sportivo stipulato. Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023, la comunicazione doveva essere fatta entro il 30 ottobre u.s.

In caso di omessa comunicazione trova applicazione la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Sulla comunicazione obbligatoria l’INL è intervenuto anche con la nota n. 460 del 26 ottobre 2023, precisando che l’invio al Centro per l’impiego deve essere effettuato sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo. In ogni caso, poiché tale Registro ha consentito comunque di effettuare le comunicazioni (anche se non pienamente operativo) tutti coloro che hanno adempiuto all’obbligo con tale strumento non sono tenuti a comunicare nuovamente i dati relativi al rapporto di lavoro al Centro per l’impiego.

In caso di stipula della co.co.co è obbligatorio tenere il LUL. Tale tenuta può essere effettuata anche in modalità telematica all’interno dell’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Inoltre se il compenso annuale è pari o inferiore a 15.000 ero non è necessario emettere il prospetto paga.

Per il periodo di paga da luglio a settembre 2023, gli adempimenti e i versamenti contributivi dovevano essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Sportivi volontari

Il volontario è colui che svolge attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti e che non è retribuito, salvo percepire il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione delle prestazioni rese fuori dal territorio comunale di residenza.

Le spese per le quali si chiede il rimborso possono anche essere autocertificate se non superiori a 150 euro.

I rimborsi non concorrono a formare reddito per il percipiente.

Lo status di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo.

Resta fermo che gli enti che si avvalgono dei volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso terzi.

L’apprendista sportivo

Società e associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato di 1° livello (il limite minimo di età è di 14 anni) e 3° livello, per i quali non trovano applicazione le norme contenute nel D.lgs. 81/2015 relative a: licenziamento illegittimo, recesso al termine del rapporto ovvero sua prosecuzione (alla scadenza infatti si risolve automaticamente) e contingentamento del numero degli apprendisti.

In ambito professionistico le società sportive possono assumere anche con contratto di apprendistato professionalizzante, con limite di età minimo di 15 anni e massimo di 23 anni.

Sicurezza e prestazioni assistenziali

L’idoneità alla mansione è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi percettori di compensi non superiori a 5.000 euro annui, viene riconosciuta la sorveglianza sanitaria e la partecipazione ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al FPLS dell’INPS spettano le medesime tutele in materia di malattia e maternità previste per gli iscritti all’AGO. Inoltre agli stessi spettano l’ANF e la NASPI. I datori di lavoro però non sono tenuti a versare il contributo addizionale e il c.d. ticket di licenziamento.

Sportivi minorenni

Spetta ad un DPCM regolamentare l’impiego di soggetti minorenni da parte delle società e associazioni sportivi, fermo restando il rispetto delle norme contenute nella Legge 977/1967. Per gli sportivi minorenni vige l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Attività amministrativa-gestionale

E’ possibile svolgere con una co.co.co anche l’attività amministrativo-gestionale, se ne ricorrono i presupposti, con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Non rientrano viceversa tra i soggetti in questione coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Ai rapporti di collaborazione si applica anche l’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, cc. 2 e 3 del D.lgs. 38/2000.

Nei confronti delle collaborazioni, l’obbligo contributivo sorge solo per la parte del compenso eccedente i primi 5.000 euro, con abbattimento del 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027, mentre ai fini tributari l’esenzione è fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.

Trattamento contributivo e fiscale

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al FPSP gestito dall'INPS. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS con applicazione della relativa disciplina.

L’aliquota contributiva è pari al 24% se il lavoratore sportivo è iscritto presso altre forme obbligatorie, mentre è del 25% in caso contrario, ferma restando l’applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei soggetti appena indicati sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Dal punto di vista fiscale i compensi percepiti nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. A tal fine il lavoratore sportivo deve autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Infine l’INL ricorda che per i lavoratori sportivi del settore professionistico le retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale previsione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Assicurazione obbligatoria

Come ricordato all’inizio l’INAIL, con la circolare n. 46/2023, è intervenuta per fornire indicazioni per il proprio ambito di competenza.

In particolare ha precisato che sono tutelati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani assunti con il contratto di apprendistato, i titolari di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico ed i prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017).

Restano invece esclusi dall’INAIL: i lavoratori sportivi titolari di co.co.co ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’art. 51 della L. 289/2002 (assicurati obbligatoriamente con polizze private), gli sportivi dilettanti volontari (assicurati obbligatoriamente con polizze private), i lavoratori dipendenti della PA che prestano attività come volontari fuori dall’orario di lavoro e quelli che ricevono un corrispettivo, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, il personale sportivo militare e i lavoratori sportivi autonomi (con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.).

L’INAIL ricorda che esula dalla nozione di lavoratore sportivo il soggetto che fornisce prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio deve essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. In questi casi è esclusa la tutela INAIL.

Nel settore professionistico il lavoro sportivo si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato salvo che non ricorra uno dei requisiti ricordati all’inizio, in presenza dei quali l’attività si intende autonoma. In presenza di uno dei tre requisiti sopra descritti non è prevista l’assicurazione INAIL.

Inoltre sono esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni accorsi agli atleti professionisti per l’attività svolta a favore delle squadre nazionali, in quanto in questi casi la prestazione resa si intende di natura autonoma.

Restano esclusi anche i maestri di sci e le guide alpine iscritti negli appositi albi professionali regionali, in quanto considerati lavoratori autonomi.

Sono invece assicurati presso l’INAIL i giovani sportivi assunti con il contratto di apprendistato di 1° e 3° livello (sia in ambito dilettantistico che professionistico) e professionalizzante (solo in ambito professionistico). A tal proposito la circolare 46/2023 ricorda che gli oneri assicurativi sono accertati e riscossi dall’INPS che poi provvede a trasferirli all’INAIL.

Per i lavoratori sportivi, la determinazione del premio di assicurazione deve essere effettuata sulla retribuzione effettivamente percepita, con applicazione de minimale e massimale di rendita.

Riguardo ai co.co.co di carattere amministrativo-gestionale il calcolo dei premi va effettuato sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

In caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un unico committente che si protrae per l’intero anno, la base imponibile sulla quale determinare il premio dovuto è pari all'intera misura dei compensi corrisposti.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto e se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il medesimo compenso moltiplicato per i mesi di durata del rapporto costituisce la base imponibile per il calcolo del premio.

Se invece il compenso medio mensile risulta di importo inferiore o superiore al minimale o massimale di rendita mensile, la base imponibile è pari al minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l'imponibile contributivo per la quota di competenza.

Pertanto ogni committente deve determinare il compenso medio mensile, calcolato suddividendo l'importo complessivo dei compensi stabiliti per i mesi o frazione di mese di durata del rapporto, e sommare l'importo così ottenuto con i compensi medi mensili relativi agli altri committenti.

Se la somma ottenuta è compresa tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il premio deve essere calcolato su quanto effettivamente stabilito per ciascun mese di durata del rapporto di collaborazione.

Invece se la somma ottenuta è inferiore al minimale di rendita mensile, il premio deve essere calcolato sulla quota parte del minimale di rendita mensile, determinata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione.

Qualora la somma ottenuta risulti superiore al massimale di rendita mensile, il premio deve essere calcolato sulla quota parte del massimale di rendita mensile, determinata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione.

In caso di più rapporti di collaborazione con un solo committente di durata totalmente o parzialmente coincidente, il committente deve determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di collaborazione seguendo gli stessi criteri del caso precedente, tenendo conto dei limiti relativi al minimale e al massimale mensile di rendita e della totale o parziale coincidenza di durata dei rapporti stessi. Per i collaboratori coordinati e continuativi, la liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta deve essere calcolata sul compenso effettivo, ma questo può anche essere superiore al massimale di rendita.

L’INAIL ricorda che i datori di lavoro dei lavoratori sportivi sono classificati nella gestione industria con attribuzione da parte dell’Inps del codice statistico contributivo 11808.

In merito ai riferimenti tariffari: gli atleti con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, con tasso medio di tariffa 79,00‰; gli istruttori sportivi con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0610, con tasso medio di tariffa 9,00‰, gli allenatori, i maestri e i selezionatori con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 con tasso medio di tariffa 79,00‰.

Sono esclusi dalla tutela INAIL i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico.

Invece i direttori di gara che operano nel settore professionistico con contratto di lavoro subordinato, sono classificati alla voce 0590, con tasso medio di tariffa 79,00‰.

I titolari di co.co.co amministrativo-gestionali (con attività prettamente d’ufficio) sono classificati alla voce 0722, con tasso medio del 5,00‰.

Infine, l’INAIL ricorda che i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare entro il 30 novembre p.v. la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Medesimo termine del 30 novembre deve essere osservato per le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

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