Turismo e stabilimenti termali: le istruzioni operative per il trattamento integrativo
A cura di Marcello Mello
L’art. 39-bis, del D.L. 48/2023 (L. 85/2023) ha introdotto (al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro), in via transitoria, un trattamento integrativo speciale non imponibile (sia fiscalmente che contributivamente) pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro notturno e a titolo di prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (v. D. Lgs. 66/2003), nel periodo 1° giugno – 21 settembre 2023.
Destinatari della disposizione sono i lavoratori dipendenti del settore privato del turismo e degli stabilimenti termali che, nel corso del 2022, abbiano ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000 (parametro fiscale).
Il riconoscimento del citato trattamento da parte del sostituto d’imposta è subordinato dalla presentazione di una richiesta da parte del lavoratore (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000) il quale deve, altresì, autodichiarare di non aver superato, nel 2022, il limite di reddito di cui sopra.
Il sostituto di imposta che eroga il trattamento in commento matura, nei confronti del Fisco, un credito di imposta che potrà compensare ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997.
Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate (circ. 26/2023, p. 2)
Prestazioni che generano il trattamento integrativo:
- Lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi:
a) Secondo il D.Lgs. 66/2003, si considera lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro (per legge, oltre le 40 ore settimanali);
b) Secondo il CCNL (esempio: Turismo aziende alberghiere Confcommercio), “il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 108 (orario normale settimanale) e 114 (flessibilità) a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio”.
N.B. – È necessario verificare anche eventuali accordi territoriali/aziendali ovvero regolamenti aziendali;
- Lavoro notturno:
a) Secondo il D.Lgs. 66/2003, si considera periodo notturno il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) Secondo il CCNL (esempio: Turismo aziende alberghiere Confcommercio), si considera lavoro notturno, ai fini dell’applicazione della relativa maggiorazione retributiva contrattuale, quello svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei (per i lavoratori notturni la maggiorazione compete per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:30 alle ore 6:30 del mattino).
N.B. – È necessario verificare anche eventuali accordi territoriali/aziendali ovvero regolamenti aziendali;
- Lavoratore notturno:
a) Secondo il D.Lgs. 66/2003, si considera lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
b) Secondo il CCNL (esempio: Turismo aziende alberghiere Confcommercio), “ai fini di cui al c. 1 dell’art. 121, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino”.
N.B. – È necessario verificare anche eventuali accordi territoriali/aziendali ovvero regolamenti aziendali.
Destinatari del trattamento integrativo: dipendenti impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali, nel periodo d’imposta 2022 (tenendo conto del principio di cassa allargato), siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente (conseguito anche presso più datori di lavoro e non necessariamente del settore) di importo non superiore a euro 40.000.
Adempimenti del lavoratore: richiesta del trattamento integrativo, per iscritto, al proprio datore di lavoro, con attestazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47, DPR 445/2000) dell’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022.
Adempimenti del datore di lavoro (sostituto d’imposta):
- Conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione del lavoratore;
- Calcolare l’ammontare del trattamento integrativo applicando il 15% sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario festivo e/o per lavoro notturno riferita esclusivamente alle prestazioni rese dal 1°.6.2023 al 21.9.2023.;
- Erogare ai lavoratori interessati il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprese le eventuali quote dei periodi precedenti (non anteriori al 1°.6.2023). Il beneficio può essere erogato anche successivamente al 21.9.2023, in ogni caso entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). L’ammontare riconosciuto non concorre a formare base imponibile sia fiscale che contributiva.
- indicare il trattamento integrativo speciale erogato nella Certificazione Unica 2024 (redditi 2023);
- Recuperare le somme erogate mediante compensazione in F24 (recupero non soggetto a limiti), utilizzando il codice tributo 1702 (istituito con la ris. A.E. 51/2023).
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