2 novembre: la dichiarazione su cumulo pensione e lavoro autonomo

A cura della Redazione

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2025, che rientrano nel divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono obbligati a dichiarare all’ente previdenziale che eroga il trattamento, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025, entro il 2 novembre 2026.

Col messaggio 3281 del 15 ottobre 2026 l’Inps illustra le regole sul divieto di cumulo e sui casi che ancora lo richiedono, al fine di presentare nei termini indicati, la dichiarazione in via telematica tramite il servizio on line dell'INPS, “RED precompilato” e scegliendo “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”.

L’ omessa presentazione della dichiarazione entro il prossimo 2 novembre, gli interessati sono tenuti a versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno 2025 da trattenere sulle future rate di pensione.

La norma di riferimento è l’art. 10 del D.Lgs. 503/1992 che prescrive l’incumulabilità delle pensioni interessate con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento.

Dal 2009 è in vigore il principio generale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, derogato in alcuni casi residuali, tra cui ciò che stiamo commentando che a sua volta prevede una serie di eccezioni nei riguardi:

- dei titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

- dei titolari di pensione di vecchiaia nonché di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;

- dei titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

- dei titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

- delle indennità e gettoni presenza degli amministratori degli enti locali nazionali ed europei.

Nei casi di titolari di assegno di invalidità che vantano meno di 40 anni di anzianità assicurativa valgono le regole della legge 335/1995 sul divieto parziale di cumulo in base all’entità dei redditi da lavoro dichiarati.

In tutti gli altri casi residui i pensionati con redditi di lavoro autonomo sono tenuti invece ad effettuare la dichiarazione reddituale, redditi che devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Giornalisti ex Inpgi - Anche i pensionati della gestione INPGI titolari dell’assegno di invalidità liquidato con le regole specifiche di tale ente sono soggetti ai principi generali di divieto parziale di cumulo di cui alla legge 335/1995 e cioè pari al 25% per redditi di lavoro (valori 2026) da 31.816,20 fino a 39.770,25 euro e del 50% oltre quest’ultima soglia.

Trattenuta - In tutti i casi in cui è operativo il divieto di cumulo coi redditi di lavoro autonomo, l’ente previdenziale effettuerà la trattenuta delle quote di pensione non cumulabili in via provvisoria sulla base della predetta dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno. Le trattenute saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2026, rilasciate a consuntivo nell’anno 2027.

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