Il lavoro agricolo occasionale si cumula con la pensione

A cura della Redazione

I compensi derivanti da prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono essere cumulati anche con le pensioni  anticipate ai precoci e a quelle liquidate nel regime di quota 100, 102 e 103.

Così si è espresso l’Inps col messaggio dell’8 giugno 2026, n. 1904.

Va tenuto presente che l’articolo 1, comma 156, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha reso strutturale dal 2026 l’istituto delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (cd LOagri), varato nel 2023 con carattere sperimentale, poi lasciato decadere, prorogato in un primo tempo fino al 31 dicembre 2025 e ora pienamente in vigore.

Possono applicare questa tipologia lavorativa le imprese agricole che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, purché rispettino il CCNL ed il contratto collettivo provinciale stipulato delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il rapporto di lavoro occasionale agricolo che non può superare la durata di 45 giorni all’anno, può essere stipulato solo con determinati soggetti quali:

-       titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da Inps o dalle Casse “privatizzate”; ne sono invece esclusi i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità o di analoghe prestazioni;

-       disoccupati, percettori di NASPI, DIS-COLL o altri ammortizzatori sociali;

-       giovani con meno di 25 anni, iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque momento dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario;

-       detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno.

Venendo ai titolari di pensione, il chiarimento dell’Inps permette di accedere a questa tipologia di lavoro occasionale anche ai titolari di prestazioni pensionistiche che, nell’ordinamento attuale, sono incumulabili coi redditi di lavoro e in particolare, quelle citate poco prima, cioè la pensione ai precoci e quelle basate sul sistema delle quote (100, 102 e 103).

Va tenuto presente, precisa il messaggio, che è confermata la sanzione della trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato qualora la durata dello stesso vada oltre i previsti 45 giorni annui. Per i titolari delle pensioni anticipate citate,nel messaggio che sono interamente cumulabili fino a 45 giorni di durata, si rischia, al superamento di tale limite, di incorrere nel divieto di cumulo previsto ordinariamente dai rispettivi trattamenti pensionistici secondo le modalità stabilite per ciascuna di essi. 

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