Agricoli: minori contributi se si rispettano le norme sul collocamento
A cura della Redazione
L’INPS, con il Messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026, ha fornito un elenco delle norme sul collocamento che devono essere rispettate dagli agricoli che vogliono fruire della minore imposizione contributiva prevista dall’art.9, c. 5 della L. n. 67/1988 e ss.mm ed estesa anche alle cooperative e loro consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al DL n. 69/2013 (L. 98/2013).
Poiché la norma citata subordina la fruizione della minore imposizione contributiva al solo rispetto delle norme sul collocamento, si è reso necessario chiarire tale ultimo concetto, sul quale l’INPS era già intervenuto con la circolare n.150/2025.
Secondo l’INPS, al fine di individuare quali violazioni rilevino ai fini della conservazione del diritto alla fruizione del regime di sotto-contribuzione, è necessario distinguere tra le norme sul collocamento in senso stretto (relative alla fase genetica e alle modalità di costituzione del rapporto di lavoro, ossia all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e alla sua instaurazione formale) e le norme sulla gestione del rapporto di lavoro, attinenti alla fase funzionale, alla trasparenza, alla tracciabilità e alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro già costituito.
Pertanto, continua l’Istituto previdenziale, le norme sul collocamento sono quelle che disciplinano la fase di accesso al rapporto di lavoro, ossia chi può essere assunto, con quali termini procedurali, con quali autorizzazioni preventive, con quali comunicazioni dell’instaurazione, con quali precondizioni soggettive (ad esempio, titolo di soggiorno, idoneità al collocamento mirato, ecc.). Tutto quello che attiene alla fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro (gestione documentale interna, tenuta del libro unico del lavoro, disciplina dell’orario di lavoro, tutela della salute e sicurezza, trasparenza e tracciabilità della retribuzione, modalità di esecuzione della prestazione) esula dal perimetro definito dalla norma in argomento e resta soggetto al rispettivo regime sanzionatorio.
Ai fini del riconoscimento e del mantenimento della riduzione contributiva in argomento, il rispetto delle norme sul collocamento deve intendersi come la rigorosa e puntuale osservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme che disciplinano:
a) l’instaurazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro subordinato e i relativi obblighi di comunicazione, da assolvere per il tramite dei servizi competenti del Ministero del Lavoro;
b) il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette, compreso l’obbligo di assunzione;
c) la somministrazione di lavoro, le assunzioni congiunte in agricoltura e le ulteriori forme di intermediazione autorizzate;
d) l’impiego di lavoratori cittadini di Paesi extracomunitari.
Al contrario, non integrano la violazione delle “norme sul collocamento” e non incidono pertanto sulla spettanza del regime di sotto-contribuzione, gli inadempimenti afferenti alla fase di gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, ancorché autonomamente sanzionati.
In particolare, la corresponsione di una retribuzione difforme dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o il mancato rispetto dei minimali contributivi, non rileva ai fini dell’applicazione del regime in argomento dato che il DL n.67/1988 non menziona, né direttamente né indirettamente, il rispetto della contrattazione collettiva quale autonoma condizione legittimante.
Infine, ricorda l’INPS, la riduzione contributiva non spetta limitatamente ai singoli lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento, come sopra definite, e per i soli periodi di competenza interessati. La perdita della riduzione comporta, per tali lavoratori e periodi, l’assoggettamento della retribuzione imponibile all’aliquota piena e il recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate delle sanzioni civili.
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