Art. 242-bis: il MASE chiarisce i confini della procedura semplificata di bonifica
A cura della Redazione
Con un interpello ambientale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006, relativo alla procedura semplificata per la bonifica dei suoli. I chiarimenti riguardano, in particolare, i soggetti che possono utilizzare la procedura, la necessità di indagare le acque sotterranee, il passaggio alla procedura ordinaria e gli obblighi del soggetto non responsabile della contaminazione che abbia avviato volontariamente la bonifica.
Di cosa tratta:
L’interpello nasce da alcuni dubbi sollevati dalla Provincia di Verona a seguito della crescente applicazione della procedura prevista dall’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006. Questa consente all’operatore interessato di procedere alla bonifica del suolo fino al raggiungimento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) senza sottoporre preventivamente ad approvazione la caratterizzazione e il progetto di bonifica.
Indicazioni operative:
Il MASE affronta quattro questioni principali:
Accesso alla procedura da parte del responsabile della contaminazione
Secondo il Ministero, l’art. 242-bis non è riservato ai proprietari o agli operatori non responsabili. Anche il soggetto responsabile dell’inquinamento può utilizzare la procedura semplificata per la matrice suolo. La norma, infatti, non contiene alcuna esclusione in tal senso e richiede, come obiettivo, il raggiungimento delle CSC.
Indagini sulle acque sotterranee
Il MASE, recependo il parere di ISPRA, esclude l’esistenza di un obbligo generalizzato e automatico di effettuare sempre indagini dirette sulla falda nell’ambito dell’art. 242-bis. La necessità deve essere valutata caso per caso, sulla base di un adeguato Modello Concettuale del Sito, considerando sorgenti di contaminazione, possibili vie di migrazione, recettori e matrici potenzialmente coinvolte.
Le indagini sulla falda diventano necessarie quando, ad esempio, è presente una falda superficiale oppure vi sono contaminanti caratterizzati da elevata mobilità, come solventi clorurati o idrocarburi leggeri. Inoltre, devono essere valutati fattori quali la profondità della contaminazione, le caratteristiche idrogeologiche, la presenza di fase libera, sottoservizi e possibili vie preferenziali di migrazione.
Il MASE precisa, quindi, che quando il Modello Concettuale del Sito non consente di escludere tecnicamente il possibile interessamento della falda, le sole informazioni relative a suolo e sottosuolo non sono sufficienti.
L'eventuale contaminazione delle acque sotterranee resta soggetta alle ordinarie disposizioni del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Passaggio dalla procedura semplificata a quella ordinaria
Se il collaudo finale non dimostra il raggiungimento delle CSC, il passaggio all’art. 242 non può consistere nella semplice approvazione di una variante al progetto originario. Devono essere attivati gli approfondimenti propri della procedura ordinaria, utilizzando comunque le informazioni già acquisite. Tra questi possono rientrare l’integrazione della caratterizzazione, l’aggiornamento del Modello Concettuale del Sito, l’analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle CSR e la predisposizione del progetto operativo di bonifica.
Il MASE distingue due situazioni. In presenza di superamenti marginali e localizzati, risolvibili con limitati ampliamenti dello scavo e già contemplati nel piano originario, è possibile proseguire nell’ambito dell’art. 242-bis, purché tali modalità siano state preventivamente concordate e validate da ARPA.
Quando, invece, emergono contaminazioni di maggiore estensione, nuove sorgenti, ulteriori matrici ambientali coinvolte oppure la necessità di modificare radicalmente la strategia di intervento, occorre interrompere la procedura semplificata e proseguire secondo l’art. 242 o, per i SIN, secondo l’art. 252.
Operatore non responsabile che avvia volontariamente la bonifica
Il proprietario non colpevole, in via generale, non è obbligato a sostenere gli interventi di bonifica, che gravano sul responsabile della contaminazione. Tuttavia, richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa, il soggetto non responsabile che abbia spontaneamente iniziato gli interventi può essere tenuto a proseguirli, sulla base dell'istituto civilistico della gestione di affari altrui, fino all'individuazione del responsabile e al suo eventuale subentro.
La Pubblica Amministrazione può, valutando il caso concreto, diffidare o ordinare la prosecuzione degli interventi.
Conclusioni:
Il chiarimento del MASE chiarisce i confini applicativi della procedura semplificata di bonifica prevista dall’art. 242-bis.
In particolare, viene escluso un obbligo generalizzato di indagine della falda, ma resta necessario dimostrare, sulla base del Modello Concettuale del Sito, che le acque sotterranee non siano potenzialmente interessate dalla contaminazione.
Sul piano procedurale, il Ministero ammette la prosecuzione nell’ambito dell’art. 242-bis solo in presenza di superamenti marginali e localizzati, gestibili con interventi già previsti e concordati con ARPA. Quando invece emergono contaminazioni più estese, nuove sorgenti o il coinvolgimento di ulteriori matrici ambientali, è necessario passare alla procedura ordinaria prevista dall’art. 242.
Per maggiori approfondimento si allega il testo completo dell’interpello.
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