Art/comm: la riduzione del 50% spetta con la pensione contributiva

A cura della Redazione

L’Inps nel confermare il diritto a dimezzare i contributi dovuti alle gestioni autonome dell’INPS, da parte dei pensionati con più di 65 anni ancora in attività, riconosce che il beneficio va concesso anche se la pensione in essere è interamente contributiva. Questo è quanto ha stabilito l’Inps col messaggio del 19 novembre 2025 n. 3486 a seguito della sentenza n. 3270 della Cassazione dello scorso 9 febbraio 2025. Si tratta di un importante retromarcia dell’Istituto previdenziale che ha sempre applicato il beneficio in questione, istituito dall’art. 59 comma 15 della legge 449/1997, escludendolo però per i predetti lavoratori autonomi con più di 65 anni titolari di una pensione calcolata interamente col sistema contributivo, compresa quella basata sull’opzione contributiva. Pertanto anche nei confronti di costoro è possibile chiedere la riduzione dei contributi da versare in una delle citate gestioni autonome, qualora svolgano la relativa attività dopo il pensionamento. Di conseguenza, anche il supplemento di pensione di cui beneficeranno sarà ridotto del 50%. Per le domande a suo tempo respinte, il messaggio precisa che gli interessati possono presentare una nuova istanza che sarà accolta anche retroattivamente e le somme già versate in misura piena potranno essere richieste a rimborso nei limiti dei termini ordinari di prescrizione. Ciò comporta che un pensionato, nella situazione indicata, che ha versato dopo la pensione alle gestioni autonome i contributi pieni da quando è in pensione potrà, nei limiti della prescrizione quinquennale recuperare il 50%. Tuttavia, non è oggetto di rimborso la contribuzione pagata in misura piena già valorizzata con la liquidazione di un supplemento di pensione.

Riproduzione riservata ©