Assegno straordinario anche ai lavoratori con contribuzione nell’ex Fondo speciale telefonici

A cura della Redazione

L’INPS, con la circolare n. 101 del 23 settembre 2026, integrando le indicazioni fornite dalla precedente circolare n. 144/2025, ha confermato che i lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici sono inclusi tra i destinatari dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

Si ricorda che l’accesso all’assegno straordinario è riconosciuto, nell’ambito dei processi di “esodo”, ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che raggiungono i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata nei successivi cinque anni, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Coloro che continuano a essere iscritti all’ex Fondo speciale telefonici possono accedere all’assegno straordinario finalizzato all’accesso alla pensione a carico dell’ex Fondo speciale telefonici, a condizione che il diritto a pensione risulti perfezionato sulla base della sola contribuzione accreditata nel Fondo medesimo. Se si intendono valorizzare anche periodi contributivi accreditati presso altre gestioni previdenziali, inclusi eventuali periodi contributivi accreditati nel FPLD, occorre avvalersi degli ordinari istituti di ricongiunzione.

Requisiti

L’accesso all’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell’AGO inclusa, ove prevista, la c.d. finestra mobile.

I contributi eventualmente versati per i medesimi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta.

L’INPS non accoglie la domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore. Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le sedi territoriali dell’INPS provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.

Domanda

La domanda di assegno straordinario del Fondo di solidarietà deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in modalità telematica attraverso il “Portale prestazioni esodo”.

La domanda può essere trasmessa a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore interessato. Il datore di lavoro deve preventivamente compilare, sottoscrivere e conservare il modello cartaceo (“AP160”), che deve essere sottoscritto anche dal lavoratore.

Il datore di lavoro deve indicare nella domanda:

  • Tipologia “AGO” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico del FPLD e l’interessato intenda trasferire in tale gestione la contribuzione maturata nell’ex Fondo speciale telefonici, avvalendosi della ricongiunzione;
  • Tipologia “Fondo Speciale” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico dell’ex Fondo speciale telefonici e l’interessato non intenda avvalersi degli istituti di trasferimento della contribuzione verso il FPLD; la domanda di assegno straordinario è, quindi, istruita e definita nell’ex Fondo speciale telefonici.

Inoltre, il datore di lavoro deve versare la contribuzione correlata nella gestione dove è stato definito l’assegno straordinario.

Uniemens

Il versamento della contribuzione correlata all’assegno straordinario deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione IVS.

I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata, devono essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento Tipo Lavoratore di DatiRetributivi, il nuovo codice ET.

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento DatiRetributivi, deve essere valorizzato l’elemento Imponibile, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento Contribut> in corrispondenza del quale è indicato l’importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%.

Per consentire l’esatta assegnazione dei dati nell’estratto conto è, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento Settimana.

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