Assicurazioni: recupero bonus under 36 e Decontribuzione SUD
A cura della Redazione
L’INPS, con il Messaggio n. 2592 del 7 agosto 2026, ha fornito le modalità operative per la fruizione dell’Esonero giovani Under 36 e “Decontribuzione Sud da parte dei datori di lavoro privati operanti nel settore degli agenti e intermediari delle assicurazioni.
L’intervento dell’Istituto previdenziale fa seguito alla Legge di Bilancio 2026 che ha riconosciuto tali agevolazioni anche ai datori di lavoro che svolgono attività riconducibili al codice NACE K, classe 66.22.
Sono interessate, in particolare, le aziende con matricola DM e codici ATECO 2007 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04.
Entrando nel dettaglio, per la Decontribuzione Sud, il riconoscimento dell’agevolazione è possibile esclusivamente per i periodi compresi tra 1° luglio 2022 e 31 dicembre 2024, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Ciò comporta che restano esclusi dal beneficio le competenze da 01/2021 fino a 06/2022.
Invece, per l’Esonero Under 36, il beneficio riguarda le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Restano escluse dal beneficio le assunzioni/trasformazioni effettuate dalle aziende rientranti nella classe 66.22 prima del 1° luglio 2022, per l'intero periodo di fruizione dell’agevolazione Under 36.
Le aziende interessate dovranno, pertanto, verificare se rientrano nei codici ATECO/NACE indicati dall’INPS e se, per ciascun periodo, sono presenti tutte le condizioni necessarie per la fruizione dell’agevolazione.
Occorre inoltre verificare se l’agevolazione era stata esposta nei flussi Uniemens ma successivamente disconosciuta dall’INPS, con conseguente formazione di un credito/recupero contributivo.
A tal proposito, l’INPS prevede diverse situazioni, a seconda dello stato in cui si trova attualmente il credito nel Nuovo Recupero Crediti (NRC).
Se il credito è ancora in fase amministrativa o sospeso, l’importo può essere rettificato. Come riportato nella circolare n.80 del 24 luglio 2026, al paragrafo 6, a seguito di richiesta del datore di lavoro su Cassetto Previdenziale del Contribuente, per la quota indebitamente diffidata, l’INPS trasmetterà i flussi Uniemens di regolarizzazione DMVIG per il riconoscimento dell’agevolazione anche utilizzando la procedura “Ripristino flussi massivi” rilasciata con il messaggio Hermes n.130 del 14 gennaio 2025.
Mentre se il credito è stato iscritto a ruolo ma non ancora riscosso dall’Agenzia delle entrate-riscossione, è possibile procedere alla compensazione dell’importo spettante, con conseguente riduzione del debito residuo e successivo sgravio della quota non dovuta.
Se invece il credito è stato interamente pagato, l’azienda può ottenere il riconoscimento della quota contributiva indebitamente versata. Anche in questo caso devono essere trasmessi i flussi DM-VIG; l’importo riconosciuto potrà essere destinato a rimborso o compensazione con altri crediti.
Per i crediti già riscossi tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’eventuale eccedenza derivante dal riconoscimento dell’agevolazione potrà essere restituita all’azienda attraverso le procedure di rimborso esattoriale previste.
Il Messaggio INPS prende in considerazione anche i casi di rateizzazione ancora in corso. Prima della revoca della dilazione occorre procedere alla compensazione degli importi riconosciuti e successivamente rideterminare capitale, sanzioni e interessi di dilazione. L’eventuale eccedenza di versamento potrà essere rimborsata.
Lo stesso meccanismo si applica alle rateizzazioni già concluse, con la possibilità di recuperare anche l’eventuale quota di interessi di dilazione risultata eccedente a seguito del ricalcolo.
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