Esonero under 36 e Decontribuzione Sud estesi agli intermediari assicurativi

A cura della Redazione

L’INPS, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito all’applicazione della norma di interpretazione autentica riguardante le misure “esonero giovani under 36” e “decontribuzione sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni.

La novità interessa i datori di lavoro che, nel periodo di applicazione delle agevolazioni, svolgevano attività riconducibili alla classe europea NACE K 66.22, corrispondente alle attività di agenti, broker, subagenti e altri intermediari delle assicurazioni.

La disposizione riguarda i datori di lavoro privati con attività identificata dai codici ATECO 2007: 66.22.01 – Broker di assicurazioni; 66.22.02 – Agenti di assicurazioni; 66.22.03 – Sub-agenti di assicurazioni; 66.22.04 – Produttori, procacciatori e altri intermediari delle assicurazioni. Dal 1° aprile 2025 tali attività confluiscono nell'unico codice ATECO 2025 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

La norma di interpretazione autentica chiarisce che questi soggetti rientrano tra i destinatari delle agevolazioni già a partire dal 1° luglio 2022, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

L'estensione riguarda sia l’esonero giovani Under 36, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023; sia la decontribuzione Sud, per i periodi agevolabili dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.

La legge di Bilancio 2026 individua una specifica finestra temporale per recuperare gli incentivi non fruiti. Il credito potrà essere fatto valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

La circolare disciplina anche le richieste di variazione retroattiva del codice ATECO che passano da un codice non rientrante nelle agevolazioni ad uno che consente di poterne beneficiare. Inoltre, per i ricorsi ancora pendenti, le sedi INPS dovranno riesaminare le pratiche applicando i nuovi criteri e, ove spettante, riconoscere il beneficio in autotutela. Anche le domande già respinte potranno essere ripresentate come nuove istanze qualora ricorrano i requisiti previsti dalla nuova disciplina.

I datori di lavoro precedentemente esclusi dall’applicazione degli esoneri, che non abbiano esposto il conguaglio nel flusso Uniemens, possono recuperare gli arretrati tramite codici specifici.

In particolare, per l’esonero “decontribuzione Sud” i datori possono esporre su uno dei flussi di competenza dell’anno 2026 i lavoratori per i quali spettano gli arretrati relativi ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024, valorizzando nella , , nell’elemento (ripetendolo per ogni mese di arretrato) i seguenti elementi:

  • nell’elemento deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
  • nell’elemento deve essere indicato il valore “N”;
  • nell’elemento deve essere indicato l’“AnnoMese” di riferimento del conguaglio arretrato relativo ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024;
  • nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure  con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

Invece per l’“esonero giovani under 36” i datori devono compilare, con le stesse modalità, , , e nell’elemento valorizzare:

  • nell’elemento deve essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  • nell’elemento deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;
  • nell’ elemento deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio arretrato;
  • nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure  con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.

Nel caso di applicazione dell’esonero under 36 che riguardi assunzioni o trasformazioni in una sede ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, le modalità sono le medesime con la differenza che nell’ elemento deve essere inserito il valore “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure  con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

Si specifica che per l’esposizione del beneficio relativo ai periodi correnti, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3389/2021.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, le modalità sono le medesime con la differenza che nell’ elemento deve essere inserito il valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n.197/2022”.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure  con il codice “L573”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n. 197/2022 -36 mesi”.

Per la stessa casistica, ma che riguardi assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la valorizzazione del flusso uniemens è la medesima con la differenza che nell’ elemento deve essere inserito il valore “EG48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n.197/2022”.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure  con il codice “L575”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n. 197/2022 -48 mesi”.

Viene precisato che l’esposizione del beneficio relativo ai periodi correnti, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia usufruito dell’agevolazione al 50% prevista dall’articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. incentivo GECO), e intenda accedere all’esonero in virtù delle nuove disposizioni, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e successivamente applicare il nuovo esonero.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui alla legge n. 205/2017 (GECO), i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di , , :

  • nell’elemento il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 (GECO)”;
  • nell’elemento , l’importo da restituire.

Per l’esposizione del beneficio relativo ai periodi correnti, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3389/2021.

Inoltre, poiché gli esoneri di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 e dell’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 non sono cumulabili con altri esoneri, si prevede che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’“Esonero giovani under 36” della “Decontribuzione sud”, devono innanzitutto restituire le quote di “Decontribuzione sud” già fruite. La circolare fornisce anche le istruzioni per questo caso: i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di , , , nell’elemento il codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021)”; nell’elemento , l’importo da restituire.  I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

I datori di lavoro precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione di questi esoneri, devono effettuare un’apposita richiesta tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” alla voce “Altre Agevolazioni” indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. Effettuate le verifiche, l’INPS rilascerà il codice di autorizzazione (CA) “9D”, che assume il nuovo significato di: “Azienda destinataria articolo 1, commi 860-862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Norma di interpretazione autentica per le attività di agenti e intermediari delle assicurazioni”, per il periodo da gennaio 2026 a dicembre 2026.

Nel caso di datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri, per cui è stato disconosciuto il beneficio esposto all’interno del flusso Uniemens, affinché possano predisporre i flussi regolarizzativi, devono effettuare un’apposita richiesta tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” alla voce “Verifica agevolazioni contributive”, indicando i periodi e gli importi oggetto del precedente recupero.

 

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