Bonus donne 2026: come richiederlo e istruzioni Uniemens
A cura della Redazione
L’INPS, con messaggio n. 1970 dell’11 giugno 2026, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di accesso e l’esposizione in Uniemens del recente bonus donne.
Per riepilogare le caratteristiche e i requisiti di accesso al bonus donne si rimanda all’articolo di cui al seguente link: https://www.lavorofacile.it/news/bonus-donne-2026--prime-indicazioni-sulla-gestione-dall-inps?search=donne
A decorrere dall’11 giugno 2026, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo accedendo al sito istituzionale INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza online, con le modalità già illustrate al paragrafo 10 della circolare INPS n. 57/2026 di cui al link sopra riportato.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero di cui all’art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 62/2026 (massimale di 650 euro mensili) devono valorizzare in
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I dati esposti nel flusso Uniemens vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L641”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- con il codice di nuova istituzione “L642”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero di cui all’art. 1 comma 2 (massimale di 800 euro mensili) devono valorizzare in
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Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento
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I dati esposti nel flusso Uniemens vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L643”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- con il codice di nuova istituzione “L644”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si specifica che, per entrambi gli esoneri, la sezione
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
In riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate pari al 50% dei contributi datoriali, di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012, qualora si volesse procedere alla restituzione delle quote di tale esonero fruite per il medesimo rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero di cui all’art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 62/2026 (massimale di 650 euro mensili) devono valorizzare l’elemento
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I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero di cui all’art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 62/2026 (massimale di 800 euro mensili) devono valorizzare l’elemento
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Per entrambi gli esoneri, il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro agricoli autorizzati alla fruizione dell’esonero di cui all’art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 62/2026 (massimale di 650 euro mensili) devono valorizzare gli elementi di seguito specificati:
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Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per le lavoratrici indicate con il
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Il codice agevolazione “DF”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026 (massimale di 800 euro) devono valorizzare gli elementi di seguito specificati:
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Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per le lavoratrici indicate con il
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Il codice agevolazione “DH”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
Le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione
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- 16812-messaggio-numero-1970-del-11-06-2026 - Scarica