Bonus giovani 2026: via libera alle domande

A cura della Redazione

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1966 dell’11 giugno 2026, con cui ha fornito le indicazioni operative per la fruizione del Bonus giovani 2026 (under 35), introdotto dall’art. 2 del dl 62/2026 e già commentato dalla precedente circolare 55/2026.

La misura agevolativa è stata comunicata alla Commissione europea in regime di esenzione da notifica, con attribuzione del numero di aiuto SA.123243. Da oggi è possibile presentare la domanda di esonero accedendo al sito INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line.

Compilazione della sezione del flusso Uniemens

Dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di DenunciaIndividuale, DatiRetributivi, elemento InfoAggcausaliContrib i seguenti elementi:

  • nell’elemento CodiceCausale deve essere inserito il nuovo valore “EG26”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • nell’elemento IdentMotivoUtilizzoCausale deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo TipoIdentMotivoUtilizzo deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”. Le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice, espongono un ulteriore IdentMotivoUtilizzoCausale contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo TipoIdentMotivoUtilizzo con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
  • nell’elemento AnnoMeseRif deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento BaseRif deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia AnnoMeseRif deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
  • nell’elemento ImportoAnnoMeseRif deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Esonero maggiorato per zona ZES: nell’elemento CodiceCausale deve essere inserito il nuovo valore “EGZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Arretrati mesi precedenti: le istruzioni precisano che la sezione deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento , con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Cumulo con altri esoneri: se il datore di lavoro sta usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri giovani in commento e vuole fruire del Bonus giovani 2026, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

Datori cessati: i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Esposizione nella sezione ListaPosPA

A partire dal periodo di competenza luglio 2026 i datori che fruiscono degli esoneri in commento devono esporre nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, secondo le consuete modalità, l’elemento Imponibile e l’elemento Contributo della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio deve essere compilato l’elemento RecuperoSgravi di GestPensionistica, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento AnnoRif deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento MeseRif deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento CodiceRecupero deve essere inserito il valore “76”, avente il significato di “Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • nell’elemento Importo deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Esonero maggiorato per zona ZES: nell’elemento deve essere inserito il valore “77”, avente il significato di “Bonus Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Arretrati mesi precedenti: anche in questo caso, il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Cumulo con altri esoneri: se il datore di lavoro sta usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in commento e vuole fruire del Bonus giovani 2026, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.

PP.AA.: le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Esposizione nella sezione PosAgri

I datori autorizzati devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:

  • in Tipo Retribuzione/CodiceRetribuzione il codice “Y”;
  • in AgevolazioneAgr/CodAgio il codice Agevolazione “U8”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”. Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il CodAgio “U8” si valorizza il CodAgio con il codice agevolazione “U9”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62” (esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 - dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).

Esonero maggiorato per zone ZES: deve essere esposto il codice agevolazione “UA”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”. Per le compentenza pregresse si deve valorizzare il CodAgio con il codice agevolazione “UB” (sempre nei limiti temporali sopra identificati).

Cumulo con altri esoneri: il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione PosAgri per lo stesso lavoratore beneficiario dell’esonero con altri CodAgio e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate. In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione PosAgri, l’INPS verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

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