Borse di studio ai figli dei lavoratori deceduti per infortunio

A cura della Redazione

L’Inail, con la circolare n. 31 del 23 giugno 2026, ha fornito le modalità operative per la fruizione della borsa di studio riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai superstiti dei lavoratori assicurati deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, di cui all’art. 8 del DL 159/2025 (L. 198/2025).

Più precisamente, la prestazione, finalizzata a garantire il diritto allo studio e a sostenere percorsi di formazione professionale in favore di alunni e studenti colpiti da gravi lutti familiari riconducibili a eventi infortunistici sul lavoro o a malattie professionali, consiste nell’erogazione di una somma a titolo di borsa di studio ai superstiti già titolari di rendita.

Entrando nel dettaglio, i superstiti che possono fruire della borsa di studio sono gli alunni di:

·       scuole primarie (elementari);

·       scuole secondarie di primo grado (medie);

·       scuole secondarie di secondo grado (superiori) e percorsi di formazione professionale (IeFP);

·       università, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

·       Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

·       istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea;

·       scuole, istituti, università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.

La borsa di studio, erogata previa richiesta da parte dell’interessato, spetta fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età ovvero fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

La borsa di studio, esente da imposizione fiscale, si cumula con le altre prestazioni erogate dall’Inail e il suo importo annuale varia da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 7.000 euro, in relazione alla scuola o istituto frequentato.

Per fruire dell’agevolazione è necessario che l’alunno frequenti con profitto ciascun anno del corso di studi.

La domanda finalizzata al riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata all’Inail entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico, esclusivamente mediante il servizio online denominato Borsa di studio ai superstiti, accessibile dalla home page MyInail dei servizi telematici disponibili per l’utenza.

Il servizio è attivo a partire dal 24 giugno 2026 per la compilazione e l’invio delle domande relative all’anno scolastico/accademico 2025-2026.

La Sede Inail competente provvede, nell’ambito della gestione della domanda, a richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti sulle informazioni e documentazioni fornite.

A conclusione dell’istruttoria, l’esito della domanda è comunicato mediante l’invio di apposito provvedimento.

La prestazione sarà erogata dall’Inail tramite la modalità di pagamento indicata nel modulo di domanda.

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