Caduta mortale dalla scala: procedure e formazione escludono la responsabilità del datore di lavoro

A cura della Redazione

La Cassazione ha confermato l’assoluzione della datrice di lavoro per la morte di un operaio caduto da una scala doppia in magazzino. Pur rilevando alcune carenze nel DVR, la Corte ha valorizzato la presenza di una procedura specifica sull’uso delle scale, la formazione del lavoratore, l’organizzazione dei turni e l’assenza di prova del nesso causale tra l’omessa visita medica e l’evento mortale.

Il fatto:

Il procedimento riguarda un infortunio mortale avvenuto all’interno di un magazzino. Un operaio, mentre si trovava in quota su una scala doppia, è precipitato al suolo riportando un grave trauma cranico con emorragia subaracnoidea, poi risultato fatale.

Alla legale rappresentante della società era stato contestato il reato di omicidio colposo perpresunte violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l’accusa riguardava la valutazione dei rischi, l’organizzazione dell’attività, l’uso della scala, la vigilanza e la mancata sottoposizione del lavoratore a visita medica preventiva.

In primo grado era stata affermata la responsabilità dell’imputata. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, assolvendo la datrice di lavoro perché il fatto non sussiste. Secondo i giudici di secondo grado, non era emersa una situazione di concreta violazione delle regole cautelari tale da fondare la responsabilità penale della datrice di lavoro. L’unica omissione accertata, relativa alla visita medica, era stata ritenuta priva di incidenza causale rispetto alla caduta.

Il ricorso:

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione, sostenendo che la motivazione della Corte d’appello fosse carente e illogica.

Secondo l’accusa, il DVR non avrebbe valutato in modo specifico il rischio connesso all’attività di magazziniere, ma avrebbe richiamato rischi riferiti soprattutto ad attività di installazione e manutenzione. Inoltre, la procedura aziendale sulle opere provvisionali non risultava sottoscritta dai lavoratori e non sarebbe stato sufficientemente chiarito se fosse stata effettivamente portata a loro conoscenza.

Il ricorso contestava anche la mancata visita medica preventiva, ritenendo che eventuali disturbi dell’equilibrio avrebbero potuto essere rilevati proprio in sede sanitaria. Infine, veniva evidenziato che il lavoratore, al momento dell’infortunio, si trovava da solo e che non risultava l’utilizzo di dispositivi anticaduta.

Il giudizio della Cassazione:

La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso infondato, confermando la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello e valorizzando i seguenti elementi:

  • Integrazione documentale e validità delle procedure: sebbene il DVR principale fosse generico sul punto, le misure di prevenzione erano dettagliatamente descritte nel documento "Procedura di sicurezza opere provvisionali" (esibito agli organi di vigilanza). La Cassazione ha ribadito che non esiste alcun obbligo di legge che imponga la sottoscrizione dei singoli lavoratori sul DVR o sulle procedure di sicurezza. Ciò che conta è l'effettiva informazione e formazione del personale;
  • Effettività della formazione: è stato provato che il lavoratore aveva partecipato, pochi mesi prima dell'incidente, a un corso di formazione per "alto rischio", comprensivo di un modulo specifico sulle cadute dall'alto e sull'uso delle opere provvisionali (incluse le scale);
  • Organizzazione dei turni e comportamento del lavoratore: l’organizzazione non aveva lasciato solo il lavoratore. Il piano organizzativo prevedeva stabilmente almeno due operai per turno. Il secondo magazziniere si era semplicemente allontanato per pochi istanti in un ufficio attiguo per rispondere al telefono. Inoltre, i lavoratori avevano a disposizione attrezzature più sicure (elevatore elettrico, piattaforma) e la prassi aziendale consolidata prevedeva di non usare la scala da soli;
  • Irrilevanza della visita medica: gli accertamenti clinici post-mortem e ospedalieri, uniti alle testimonianze della moglie, hanno confermato l'ottimo stato di salute dell'operaio, escludendo patologie pregresse dell'apparato vestibolare o encefalico. L'omissione della visita è rimasta un mero illecito formale senza legame con l'evento;
  • Presenza dei DPI: è stata accertata la regolare consegna di scarpe antiscivolo, elmetto e altri DPI. Le cinture anticaduta, pur non firmate sul registro di consegna, erano fisicamente presenti e in dotazione al reparto magazzino.

In sostanza, l’assoluzione viene confermata perché la Corte ritiene che il datore di lavoro avesse predisposto un insieme di misure prevenzionistiche: procedura specifica, formazione coerente, organizzazione dei turni, disponibilità di attrezzature alternative e dotazione di DPI. Le carenze evidenziate dall’accusa non sono state considerate sufficienti a dimostrare una responsabilità penale, soprattutto in assenza di un nesso causale concreto con l’evento mortale.

Implicazioni operative:

  • Integrare DVR e procedure operative, evitando che la valutazione dei rischi resti generica;
  • Prevedere procedure specifiche per l’uso delle scale portatili;
  • Indicare chiaramente quando la scala deve essere trattenuta o vincolata da un altro lavoratore;
  • Collegare le procedure alle mansioni effettivamente svolte, compresa l’attività di magazzino;
  • Garantire una formazione coerente con i rischi reali, in particolare su cadute dall’alto, lavori in quota e uso delle scale;
  • Organizzare i turni in modo che le procedure siano concretamente applicabili;
  • Rendere disponibili attrezzature alternative più sicure rispetto alla scala;
  • Conservare evidenze documentali su formazione, procedure, DPI e attrezzature disponibili;
  • Dimostrare che le procedure siano state portate a conoscenza dei lavoratori;
  • Documentare la consegna dei DPI e la disponibilità di quelli necessari al reparto;

 

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