Cassazione su notifiche di addebiti INPS: vale la giacenza

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23633 del 21 luglio 2026, si pronuncia sulle modalità di perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito INPS eseguita tramite invio postale diretto in caso di temporanea assenza del destinatario.

La controversia nasce dall'opposizione promossa da una contribuente contro un avviso di addebito dell'INPS, fondata sull'eccezione di prescrizione del credito. In primo e in secondo grado i giudici avevano dato ragione alla ricorrente, ritenendo invalida la notifica dell'atto perché l'Istituto non aveva prodotto in giudizio la copia della raccomandata informativa relativa al deposito del plico presso l'ufficio postale, applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite in materia di notifiche giudiziarie (legge n. 890/1982). L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'erronea applicazione delle norme sul rito postale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando un recente orientamento e ribadendo che la notifica dell'avviso di addebito effettuata direttamente dall'INPS (ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010) viaggia attraverso il servizio postale ordinario senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. A questo procedimento si applicano le disposizioni sulle cartelle di pagamento e il regolamento postale ordinario, e non le regole della legge n. 890/1982 (che impongono la CAD con avviso di ricevimento).  In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa.

Dunque, nell'analizzare un estratto di ruolo o un avviso di addebito ai fini di un'opposizione (ad esempio per prescrizione come in questo caso), occorre prestare attenzione a non eccepire automaticamente la nullità basandosi sulla mancanza della raccomandata informativa, poiché per le notifiche dirette INPS fa fede il corretto compimento della giacenza postale nei termini di legge.

 

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