Cassazione su sgravi contributivi: senza Uniemens si perdono i benefici

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21757 del 25 giugno 2026, ha affermato che il datore di lavoro non può beneficiare degli sgravi contributivi previsti per le assunzioni agevolate qualora non abbia trasmesso le denunce Uniemens, a nulla rilevando la regolarità dei versamenti contributivi.

Nel caso di specie, un'azienda che aveva beneficiato di sgravi contributivi relativi all'assunzione di personale dipendente riceveva un DURC negativo a seguito di un accertamento dell'INPS, dal quale emergeva la mancata trasmissione delle denunce Uniemens, nonostante l'Istituto avesse richiesto di provvedervi entro il termine di quindici giorni. Di conseguenza, venivano recuperati i contributi oggetto dello sgravio, oltre ai relativi interessi e alle sanzioni.

Il Tribunale di primo grado confermava la debenza delle differenze contributive, rilevando che la regolarità contributiva sussiste non solo in assenza di debiti superiori a 150 euro, ma anche a condizione che le denunce retributive obbligatorie siano trasmesse nei termini previsti.

Di diverso avviso era la Corte d'Appello, secondo la quale il rilascio del DURC dipendeva esclusivamente dalla regolarità dei versamenti contributivi e dall'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela del lavoro, senza che assumesse rilievo la mancata trasmissione delle denunce Uniemens, considerata un mero adempimento formale.

La Corte di Cassazione ha invece affermato che il possesso di un DURC regolare costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per la fruizione dei benefici contributivi. A tal fine, infatti, è richiesta anche l'assenza di violazioni degli obblighi di legge, nonché il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi. In continuità con un orientamento già espresso, la Corte ha ribadito che la mancata trasmissione delle denunce mensili Uniemens configura un'irregolarità di natura sostanziale e non meramente formale, poiché impedisce all'INPS di verificare la regolarità contributiva con tempestività ed efficacia. Ne consegue che il ritardo o l'omissione nell'invio delle denunce costituisce un'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche qualora il pagamento dei contributi risulti comunque effettuato e possa essere accertato soltanto mediante verifiche successive.

La Corte ricorda inoltre che il diritto a beneficiare degli sgravi «presuppone, di contro, l'azione virtuosa del contribuente che deve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo di detta regolarità».

L'ordinanza offre quindi una nozione di regolarità contributiva più ampia rispetto al mero adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi. Essa comprende anche tutti gli adempimenti necessari a consentire la verifica della correttezza del comportamento del contribuente, tra i quali rientra, nel caso di specie, la tempestiva trasmissione delle denunce Uniemens.

 

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