Crediti Superbonus non utilizzabili per pagare cartelle previdenziali
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 110 del 27 maggio 2026, ha precisato che i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 con debiti tributari o previdenziali correnti, ma non possono essere impiegati per estinguere debiti già iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, l’istante ha chiesto se fosse possibile compensare un credito agevolativo da Superbonus acquistato da terzi con debiti previdenziali verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense risultanti da cartelle esattoriali.
Secondo l’Agenzia delle entrate, la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è ammessa anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro, ma il credito agevolativo non può essere utilizzato per il pagamento diretto delle cartelle.
Il motivo è che l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 consente la compensazione delle somme iscritte a ruolo esclusivamente mediante “crediti relativi alle stesse imposte”. Tale disciplina riguarda quindi crediti tributari di natura ordinaria e non i crediti agevolativi, come quelli derivanti dal Superbonus.
L’interpretazione trova riscontro anche con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo cui la compensazione delle cartelle è ammessa per debiti relativi a imposte erariali (ad esempio IVA o IRPEF) mediante corrispondenti crediti erariali.
Infine, l’Agenzia delle entrate ricorda che, in ambito tributario, la compensazione costituisce un istituto di carattere eccezionale e può operare solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
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