Da assegno di invalidità a pensione di vecchiaia

A cura della Redazione

I periodi di fruizione dell’assegno ordinario di invalidità non lavorati valgono per il diritto alla pensione ma non per la sua misura esclusivamente nei casi di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia.

Lo precisa l’Inps con il messaggio del 26 giugno 2026 n. 2124.

Il messaggio ricorda due regole della disciplina dell’assegno ordinario di invalidità:

- la trasformazione d’ufficio in pensione di vecchiaia si realizza in presenza dei prescritti requisiti (età pensionabile e almeno 20 anni di contribuzione, più, per i contributivi, il raggiungimento dell’importo soglia pari all’assegno sociale, nonché la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

- la valutazione ai fini pensionistici dei periodi non lavorati in cui è stato erogato l’assegno vale solo quando c’è la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia, non quando lo stesso è revocato a seguito di una richiesta della pensione di vecchiaia.

Secondo l’Inps quindi, se in costanza di fruizione dell’assegno di invalidità, il titolare richiede la pensione di vecchiaia, gli eventuali precedenti periodi non lavorati non saranno considerati nel calcolo dei 20 anni di contribuzione. Per comprendere meglio l'affermazione dell'Inps, va ricordato che la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento degli attuali 67 anni può avvenire, nell'ambito del sistema contributivo, ad esempio da parte di lavoratrici con figli le quali hanno diritto ad anticipare il pensionamento di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 16 mesi (con 4 o più figli).

In questi casi, precisa il messaggio 2124/2026, quando cioè la decorrenza della pensione di vecchiaia venga retrodatata per un periodo già interessato dall’erogazione dell’assegno di invalidità, quest'ultimo deve essere revocato dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, con compensazione tra rate di pensione spettante e rate non dovute dell’assegno di invalidità.

In questo modo la revoca non permette di computare i periodi precedenti di fruizione dell’assegno ma non lavorati nell’anzianità contributiva.

Infine, precisa il messaggio, se il titolare dell’assegno di invalidità, in quanto vecchio iscritto, opta per la pensione contributiva, lo deve fare al più tardi, entro il mese precedente la data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, stante la natura pensionistica dello stesso. Pertanto, la predetta facoltà è preclusa in sede di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia.

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