Dimissioni e sviamento clientela

A cura della Redazione

Lo sviamento della clientela da parte di un dirigente di reparto sanitario verso un'altra impresa del settore costituisce violazione degli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 del cod. civ. ed è pertanto idonea a fondare la responsabilità del lavoratore a prescindere dalla sussistenza della concorrenza sleale.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 26 maggio 2026, n.16300 che ribadisce il principio secondo cui l’obbligo di fedeltà si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, senza necessità che esse siano idonee ad integrare una vera e propria concorrenza sleale. Concetto quest’ultimo che definisce chi, anche come ex dipendente, svolge, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente datore di lavoro, atti non corretti allo scopo di danneggiare il suo ex datore di lavoro.

Nell’ambito del rapporto di lavoro invece, il dovere di fedeltà del dipendente presenta un contenuto più ampio di quello ricavabile dal citato art. 2105 del codice civile, dovendo tale precetto integrarsi con il principio di correttezza e buona fede e venendo in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta.

Nel caso specifico pertanto, consigliare, poco prima di rassegnare le dimissioni, ai clienti in veste di pazienti, di rivolgersi ad un’altra struttura ospedaliera concorrente dove l’interessato avrebbe svolto, dopo la cessazione del rapporto, la sua nuova attività professionale con le medesime mansioni, costituisce una violazione dell’obbligo di fedeltà. Non è perciò necessario verificare la ricorrenza di una eventuale concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del cod. civ. L’ex dipendente è tenuto in ogni caso al risarcimento dei danni per violazione contrattuale dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà.

 

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