Dl fiscale: le altre novità della legge di conversione

A cura della Redazione

La legge 22 maggio 2026 n. 88, di conversione del dl n. 38/2026, oltre ad introdurre novità in materia di impatriati, marittimi e sportivi dilettanti, è intervenuta su altri aspetti di interesse per il mondo del lavoro.

Pagamenti delle PP.AA.

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48 bis, co. 1-ter, dPR n. 602/1973)

L'articolo 2-ter prevede che le pubbliche amministrazioni che devono erogare somme agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, devono prima verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro. Viene così superata la disposizione della legge di bilancio 2026 con cui si era previsto che, a decorrere dal 15 giugno 2026, la verifica degli inadempimenti, per i pagamenti verso i lavoratori autonomi, venisse effettuata anche nel caso di compensi dovuti per importi inferiori a 5.000 euro.

Ritenuta sulle provvigioni

Viene modificato l’articolo 6 del decreto, aggiungendovi i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, con cui si reintroduce l'esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione riguarda però solamente i compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.

Regime fiscale agevolato "America's Cup – Napoli 2027"

In relazione all’ "America’s Cup - Napoli 2027", il cui avvio avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, si prevede che:

Le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'Ires e dall'Irap per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della "Americàs Cup - Napoli 2027" e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in materia di competitività nel settore marittimo

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