Donne: dall’assegno di invalidità alla pensione di vecchiaia

A cura della Redazione

Le lavoratrici madri, titolari di assegno ordinario di invalidità, liquidato con il sistema contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia con un’età anticipata in base al numero di figli

L’Inps col messaggio del 2 novembre 2026 n. 3527 comunica il rilascio della procedura telematica per la presentazione della richiesta, dopo avere dato il via libera col precedente messaggio 2124/2026.

Per avvalersi dell’anticipo della pensione di vecchiaia loro spettante in caso di figli, devono presentare domanda di trasformazione dell’assegno di invalidità di cui sono titolari in pensione di vecchiaia, chiedendo contestualmente la fruizione dell’anticipo di età, entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata però senza tenere conto del riconoscimento del predetto beneficio.

L’art. 1 comma 40 della legge 335/1995, stabilisce nei confronti delle lavoratrici madri inserite nel sistema contributivo un anticipo dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli.

Cosa succede se la lavoratrice che è beneficiaria dell’assegno ordinario di invalidità, arriva in prossimità dell’età pensionabile per accedere alla pensione di vecchiaia (pari a 67 anni più speranza di vita dal 2027) con diritto alla trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia? Mentre di norma in questi casi l’Inps procede d’ufficio alla trasformazione in pensione di vecchiaia, per le lavoratrici contributive che hanno diritto all’anticipo dell’età pensionabile in funzione del numero dei figli avuti, va presentata una specifica “Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia” entro il mese che precede la decorrenza ordinaria della pensione di vecchiaia. In caso di accoglimento l’Inps retrodaterà la decorrenza della pensione di tanti mesi quanti sono i figli e le rate già corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità saranno compensate, nei limiti della prescrizione, con le somme spettanti a titolo di pensione di vecchiaia per il medesimo periodo, con la liquidazione in favore dell’interessata dell’eventuale differenza a credito

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