Edili: al 3,95% gli interessi di mora per ritardato pagamento

A cura della Redazione

La CNCE, con la lettera circolare n. 30 del 18 giugno 2026, rettificando parzialmente la previgente circolare n. 18/2025, ha comunicato che la BCE ha aumentato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), a decorrere dal 17 giugno 2026.

Questo ha determinato la variazione d’interesse di differimento INPS per le omissioni contributive, le cui istruzioni sono state diffuse con la circolare n. 64/2026, al quale si debbono riportare, nella misura del 50%, gli interessi di mora dovuti dalle imprese nei casi di ritardato versamento alla Cassa Edili, ai sensi della Delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005.

Poiché il richiamato tasso applicato dall’INPS è pari all’7,90% in ragione d’anno, dato dal 2,40% + 5,5%, così come previsto dall’art. 116, comma 8, lettera a), della L 23 dicembre 2000, n. 388, la percentuale degli interessi di mora dovuti alle Casse Edili, a decorrere dall’17 giugno 2026, è pari al 3,95%.

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