Esonero per la stabilizzazione dei contratti a termine: al via le domande

A cura della Redazione

L'INPS, con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, ha reso disponibile la procedura telematica per richiedere l'incentivo alla stabilizzazione previsto dall'art. 4 del D.L. 62/2026, fornendo le istruzioni operative e contabili per la gestione dell'esonero contributivo.

Dal 29 luglio 2026, i datori di lavoro possono presentare l'istanza tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando l'apposito modulo "Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 - ESTA", per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate o da effettuare a partire dal 1° agosto 2026.

Allo scopo, si ricorda che l'agevolazione spetta per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato che rispettano i requisiti già illustrati dalla circolare INPS 72/2026, tra cui l'avvio del contratto a termine entro il 30 aprile 2026, una durata complessiva non superiore a 12 mesi e la trasformazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.

Se la trasformazione è già stata effettuata, l'INPS comunica immediatamente l'esito della domanda e l'importo dell'incentivo riconosciuto. Qualora, invece, la richiesta riguardi una trasformazione ancora da realizzare, l'Istituto accantona preventivamente le risorse disponibili e invita il datore di lavoro, tramite PEC, e-mail o notifica nell'area MyINPS, a completare la trasformazione e a trasmettere la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni, verificandone poi l'effettivo invio attraverso l'archivio Unilav/Unisomm.

Il messaggio precisa, inoltre, che, nei casi di trasformazione del contratto a termine o di stabilizzazione entro sei mesi dalla sua scadenza, continua ad applicarsi la disciplina sulla restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista dall'art. 2, c. 30, della L. 92/2012.

L'INPS fornisce, quindi, le istruzioni per l'esposizione dell'esonero nei flussi Uniemens delle diverse gestioni (settore privato, Gestione dipendenti pubblici e settore agricolo), indicando i nuovi codici da utilizzare per il recupero del beneficio e per gli eventuali arretrati.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di gestione dei casi di incumulabilità con altri incentivi contributivi. In particolare, il datore di lavoro che intenda sostituire l'esonero giovani previsto dalla L. di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) con il nuovo esonero al 100% dovrà procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita secondo le modalità indicate dall'Istituto, senza applicazione di sanzioni civili.

Il messaggio si conclude con le istruzioni contabili, introducendo il nuovo conto GAW37208 per la rilevazione degli oneri connessi all'incentivo e disciplinando la contabilizzazione dei recuperi e delle restituzioni con i relativi codici contabili.

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