Stabilizzazione dei contratti a termine: a breve i codici per fruire dell’esonero
A cura della Redazione
L’INPS, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, ha fornito la prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali riguardanti l’esonero ex art. 4 del D.L. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2026 (stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine).
Beneficiari
L’esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. È, pertanto, esclusa pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.
La misura riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro per il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione, per espressa previsione normativa, del personale con qualifica dirigenziale.
L’esonero spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, per le trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi L. 142/2001, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Il beneficio non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro intermittente di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015.
Agevolazione
Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti di spesa di seguito indicati.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per i rapporti di lavoro che vengono trasformati a tempo indeterminato o che siano risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Il periodo di fruizione della misura può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. di cui all’art. 1, c. 755, della L. 296/2006;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000.
Sono, inoltre, escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al D.L. 103/1991 (L. 166/1991);
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 166/1997.
Il contributo aggiuntivo IVS ex art. 3, c. 15, della L. 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è, invece, soggetto all’applicazione dell’esonero in commento.
Condizioni generali
Il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
Inoltre, il diritto alla fruizione della misura in argomento è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al medesimo art. 1, c.1175-bis, della L. 296/2006: “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, l’INPS ricorda quanto previsto dalla lett. a) del c. 1 del medesimo art. 31, in base alla quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Tuttavia, nonostante l’espresso richiamo effettuato dall’art. 4, c. 6, del D.L. 62/2026 (L. 112/2026) al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata dell’agevolazione in argomento, volta alla sola stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni di cui alla citata lett. a).
Cumulabilità
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (esempio: Decontribuzione Sud, incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili, incentivo NASpI, nonché riduzioni contributive previste per il settore agricolo e per l’edilizia); è, invece, compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 1, commi 399 e 400, della L. 207/2024 (maxi-deduzione del costo del lavoro), con l’esonero contributivo legato alla certificazione della parità di genere e con le agevolazioni che incidono sulla contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri.
Procedura
Il datore di lavoro richiedente l’esonero deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione”.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’impresa;
b) i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) la data di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare;
d) la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
e) la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
f) la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
g) la dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del DPR 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’art. 7 del D.L. 62/2026.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per le trasformazioni già effettuate che per quelle non ancora effettuate provvede a:
· verificare, mediante consultazione dei flussi contributivi mensili e delle comunicazioni obbligatorie nella disponibilità dell’Istituto, che il lavoratore non sia stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedenti a quello per il quale si richiede il riconoscimento dell’esonero;
· calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
· fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.
Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
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