Ferie e indennità di mensa da calcolare su tutti i rapporti di lavoro

A cura della Redazione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza dell’8 ottobre 2026, nella causa C-706/23, ha deciso che se un lavoratore, oltre a essere titolare di un contratto a tempo pieno e indeterminato, ha anche un rapporto di lavoro part time a termine, le ferie annuali retribuite e le indennità di mensa devono essere calcolate prendendo in considerazione entrambi i rapporti di lavoro.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei prende origine da un ricorso avanzato da 14 docenti di nazionalità rumena che avevano insegnato presso un istituto scolastico con contratto a tempo pieno e indeterminato e, contemporaneamente, avevano svolto, presso la stessa scuola, anche altre attività a tempo parziale e determinato.

I lavoratori lamentavano che le ferie annuali retribuite e le indennità di mensa erano state calcolate solo sul rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, escludendo le ore lavorate e i compensi percepiti per il secondo contratto di lavoro.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, così il datore di lavoro si è rivolto alla Corte d’Appello che ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, chiedendo se fosse compatibile con il diritto europeo una disciplina nazionale che, in presenza di più contratti stipulati con lo stesso lavoratore, limitasse il calcolo dei diritti retributivi al solo rapporto a tempo indeterminato e pieno.

I giudici europei hanno richiamato l’art. 7, Direttiva 2003/88/CE, che riconosce a ogni lavoratore il diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite. Si tratta di un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, garantito anche dall’art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Sono stati presi in considerazione anche gli accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e sul lavoro a tempo determinato, recepiti rispettivamente dalle Direttive 97/81/CE e 1999/70/CE. Secondo la CGUE, il lavoratore che cumula i 2 contratti rientra nell’ambito di applicazione di entrambe le discipline, che vietano trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori comparabili a tempo pieno o indeterminato, salvo che sussistano ragioni oggettive.

Pertanto, l’esclusione delle ore lavorate con il contratto a termine e a tempo parziale dal calcolo delle somme dovute per ferie e indennità di mensa, determina una disparità di trattamento priva di ragioni oggettive.

In conclusione, una normativa nazionale contrasta con il diritto europeo se, in caso di cumulo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con uno a tempo determinato e a tempo parziale che prevede una retribuzione oraria, la remunerazione dovuta a tale dipendente per le ferie annuali retribuite non tiene conto del tempo di lavoro prestato e dei redditi percepiti nell’ambito dell’esecuzione di tale secondo contratto.

Inoltre, contrasta sempre con il diritto  europeo, la norma nazionale secondo cui l’indennità di mensa viene concessa al dipendente in considerazione del solo tempo effettivo di lavoro prestato in esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno e, l’importo di tale indennità non è incluso nel calcolo della remunerazione dovuta per le ferie annuali retribuite.

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