Fisco: novità fiscali su familiari e auto aziendali
A cura della Redazione
In Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento Ordinario n. 30, al n. 185 dell’11 agosto 2026, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, prevedendo modifiche e integrazioni relative alla disciplina delle imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
In materia lavoristica sono di interesse i primi due articoli riguardanti i familiari a carico e la tassazione delle auto aziendali come fringe benefit. Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
In particolare, l’art. 1 chiarisce quali siano i soggetti che rientrano nella definizione di familiari ai sensi dell’art. 12 del Tuir quando una disposizione fiscale richiama tale norma.
Tra i familiari rientrano il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, i figli e le altre persone indicate dall’art. 433 del Codice civile, tra cui genitori, nonni, fratelli e sorelle, generi, nuore e suoceri. Per questi ultimi, non è più necessario dimostrare la convivenza con il contribuente o la corresponsione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tali requisiti restano invece richiesti quando il richiamo riguarda specificamente i familiari fiscalmente a carico e, quindi, anche le condizioni reddituali previste dall’art. 12, comma 2, del Tuir.
La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 ed è finalizzata a garantire l’accesso alle agevolazioni alle persone che ne avrebbero beneficiato sulla base della disciplina dell’art. 12 vigente al 31 dicembre 2024.
L’articolo 2, invece, interviene sulla disciplina fiscale dei fringe benefit derivanti dalla concessione ai dipendenti, per uso promiscuo, di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. La modifica riguarda l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, che prevede, in deroga al criterio generale del valore normale, una modalità di determinazione forfettaria del benefit.
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