Il certificato di malattia può retroagire anche se la visita è ambulatoriale
A cura della Redazione
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 92 del 4 settembre 2026 con cui, modificando il proprio orientamento interpretativo, ha ufficializzato che la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale.
La novità, valida anche per il certificato di continuazione e ricaduta della malattia, entra in vigore dal 4 settembre 2026 e trova applicazione solo se il giorno precedente la visita ambulatoriale non è festivo infrasettimanale e non cade di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
Lo scopo dell’INPS è quello di garantire una tutela uniforme ed equa ai lavoratori in malattia, anche quando il medico non è nella condizione di visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata. Tale situazione si verifica con sempre maggior frequenza in quanto continua a diminuire il numero dei medici di famiglia.
“Data visita” e decorrenza della tutela INPS
La “Data visita” che il medico indica nel certificato è un dato di fondamentale importanza. Infatti, in linea generale e con alcune eccezioni, è la data da cui decorre l’indennizzabilità della malattia, con applicazione della carenza (primi 3 giorni non indennizzabili).
Ad oggi, l'INPS riconosceva la tutela della malattia anche con riferimento al giorno precedente al rilascio del certificato medico solo se il medico aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato i campi "Dichiara di essere ammalato dal...", indicando il giorno immediatamente precedente, e barrando la casella “Visita domiciliare”. Tale criterio derivava dalla necessità di non penalizzare il lavoratore ove la visita medica non venga effettuata nel giorno di chiamata al medico.
Il riconoscimento del giorno precedente era invece escluso se:
- la data indicata nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...” era anteriore di oltre un giorno;
- il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico era un giorno festivo infrasettimanale, sabato o domenica;
- la visita era ambulatoriale.
La novità riguarda proprio l’ultimo punto in quanto, d’ora in avanti, ferme restando le eccezioni già indicate, la tutela sarà riconosciuta anche per il giorno precedente la visita non solo quando questa è domiciliare, ma anche nell’ipotesi di visita ambulatoriale. Rimane fermo che dovrà essere compilato il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." con l’indicazione del giorno precedente la visita.
In ogni caso, se la data della visita retroagisce di oltre un giorno, i giorni precedenti non sono considerati coperti dal certificato.
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