L’abolizione del certificato di agibilità è retroattiva

A cura della Redazione

L’abolizione del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati del settore dello spettacolo vale anche per i periodi precedenti al 2018.

Così si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza del 12 maggio 2026 n. 73 con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1097, della legge 205/2017, che ha abolito l’obbligo per le imprese dello spettacolo di richiedere il certificato di agibilità per i lavoratori dipendenti operanti nei locali di proprietà del datore di lavoro o di cui si abbia un diritto personale di godimento ma senza disporre nulla per il passato, senza cioè prevedere un regime transitorio per i casi pregressi.

Infatti, l’art. 1, comma 1097 citato, ha escluso l’obbligo del certificato per i lavoratori subordinati, purché il datore di lavoro abbia effettuato «regolari versamenti contributivi», mantenendo l’obbligo per i soli lavoratori autonomi, salvo alcune eccezioni. I lavoratori dipendenti in questione per i quali non va più chiesto il certificato di agibilità sono quelli appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 al 14 del primo comma dell’articolo 3 del Dlgs 708/1947 e cioè, tra le diverse figure, cantanti, attori, presentatori, direttori di fotografia, registi, scenografi, musicisti ecc.

Limitare però, come ha fatto il legislatore, l’abolizione alle nuove assunzioni effettuate dal 2018 in avanti, cioè dopo l’entrata in vigore della legge, senza abolire gli effetti punitivi (sanzione amministrativa) per le medesime condotte (cioè non richiedere il certificato di agibilità) anche per le situazioni avvenute prima, costituisce, per la Consulta, una violazione di carattere costituzionale, in quanto la legge, introducendo una situazione più favorevole in materia di sanzioni punitive (assimilabili a quelle penali), avrebbe dovuto estenderne gli effetti anche al passato.

La sentenza di incostituzionalità di detta norma permette pertanto ai datori di lavoro dello spettacolo che hanno assunto le figure professionali elencate, di ottenere l'annullamento delle ingiunzioni basate sul vecchio regime.

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