INAIL: rivalutati minimale e massimale di rendita 2026
A cura della Redazione
L’Inail, con la circolare n. 35 del 22 luglio 2026, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi sulla base del Decreto ministeriale 11 maggio 2026, n. 58, con il quale sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2026 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.712,30 e di euro 38.465,70.
A seguito della rivalutazione, le retribuzioni convenzionali, imponibili per il calcolo dei premi assicurativi, dei lavoratori sottoindicati vengono adeguate con decorrenza 1° luglio 2026.
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (giornaliera € 69,04 - mensile € 1.726,03). Si tratta dei seguenti lavoratori: detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.
Dirigenti (giornaliera € 128,22 - mensile € 3.205,48).
Lavoratori parasubordinati, compresi collaboratori di carattere amministrativo-gestionale del settore sportivo dilettantistico (minimale mensile € 1.726,03 - massimale mensile € 3.205,48).
Lavoratori subordinati sportivi (minimale annuale € 20.712,30 e massimale annuale € 38.465,70).
Retribuzione di ragguaglio: dal 1° luglio 2026 la retribuzione di ragguaglio giornaliera è pari a € 69,04, quella mensile a € 1.726,03.
Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/1994: data l’equiparazione delle forme societarie derivate dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/1994, il regime di cui al Decreto ministeriale 12/01/1996 si applica anche alle cooperative. Dal 1° luglio 2026 la retribuzione convenzionale (giornaliera x 12 gg.) è € 1.544,28 (euro 128,69 x 12).
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis Codice civile: dal 1° luglio 2026 la retribuzione convenzionale giornaliera è € 69,32, la retribuzione convenzionale mensile è € 1.732,93.
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali: dal 1° luglio 2026, l’importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato in euro 10,64. Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2025/2026 risulta uguale a euro 10,54 (8/12 di euro 10,49 anticipo 2025/2026 + 4/12 di euro 10,64 anticipo 2026/2027). L’importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,54 per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP): l’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a € 70,96 (valore giornaliero € 0,39). L’importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario (€ 69,04), ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.
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