Infortunio durante la movimentazione di un blocco di marmo: responsabilità del datore per vigilanza e procedure insufficienti
A cura della Redazione
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per un grave infortunio avvenuto durante la movimentazione di un blocco di marmo. Le principali carenze hanno riguardato l’organizzazione della vigilanza, l’assenza di procedure operative scritte e la mancata delimitazione dell’area pericolosa. La condotta imprudente del lavoratore non è stata ritenuta abnorme né idonea a escludere la responsabilità datoriale.
Il fatto:
L’infortunio si è verificato nel piazzale di un impianto di segagione, durante il sollevamento e la traslazione di un blocco di marmo precedentemente tagliato mediante macchina a filo diamantato.
Durante la movimentazione, una porzione del blocco si è staccata insieme ad alcuni frammenti, colpendo un lavoratore all’arto inferiore sinistro e provocandogli lesioni gravi, con una prognosi superiore a quaranta giorni.
La Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità del presidente-amministratore della società, in qualità di datore di lavoro, contestandogli:
- l’inadeguata organizzazione delle attività nei piazzali;
- l’attribuzione a una sola persona delle funzioni di capo piazzale e di preposto per due diversi siti;
- l’assenza di procedure scritte per la riquadratura e la movimentazione dei blocchi;
- la mancata previsione di misure concrete per delimitare la zona di pericolo.
Il ricorso:
Il datore di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione contestando, in particolare, la ricostruzione della Corte di appello.
Secondo la difesa, la sola previsione nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di un capo piazzale e di due preposti non dimostrava automaticamente l’inadeguatezza della presenza di un unico soggetto.
È stato inoltre sostenuto che la presenza del preposto non avrebbe comunque impedito l’infortunio, determinato da una manovra improvvisa del lavoratore.
La difesa ha contestato anche il nesso causale tra l’assenza di procedure scritte e l’evento, nonché la necessità di utilizzare transenne, misura che non sarebbe stata espressamente prevista dal DSS o dal D.Lgs. 81/08.
Il giudizio della Cassazione:
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la decisione della Corte di appello.
Secondo i giudici, l’organizzazione della vigilanza era concretamente insufficiente. Il preposto doveva infatti svolgere funzioni attribuite dal DSS a tre figure diverse e operare contemporaneamente su due siti produttivi. Al momento dell’infortunio si trovava nell’altro piazzale e non poteva quindi esercitare un’effettiva vigilanza.
La Cassazione ha inoltre rilevato che il DSS individuava espressamente il rischio di caduta di materiali e di rottura dei blocchi, ma le necessarie istruzioni operative non erano state concretamente predisposte.
Anche le informazioni relative al mantenimento della distanza di sicurezza erano generiche e non accompagnate da misure organizzative o materiali, come la delimitazione dell’area pericolosa.
La Corte ha infine escluso che il comportamento del lavoratore potesse essere considerato abnorme. La sua condotta rientrava infatti nel rischio tipico e prevedibile dell’attività, che il datore di lavoro era tenuto a gestire. L’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando il sistema di sicurezza presenta carenze e le misure omesse avrebbero potuto prevenire proprio quel comportamento.
Implicazioni operative:
La pronuncia evidenzia che la sicurezza non può essere gestita soltanto attraverso previsioni formali contenute nel DSS o nel DVR.Il datore di lavoro deve verificare che:
- il numero dei preposti sia adeguato alla dimensione e alla complessità delle attività;
- la vigilanza possa essere concretamente esercitata in tutti i reparti e siti produttivi;
- i rischi individuati nei documenti aziendali siano tradotti in procedure operative scritte;
- siano definite le distanze di sicurezza e le posizioni consentite durante le movimentazioni;
- le aree interessate da carichi sospesi o dalla possibile caduta di materiali siano chiaramente delimitate;
- eventuali prassi scorrette siano individuate e tempestivamente corrette.
La nomina formale del preposto e la generica informazione dei lavoratori non sono sufficienti quando l’organizzazione aziendale non consente una vigilanza effettiva e le misure previste nei documenti di sicurezza non vengono concretamente applicate.
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