Italia-Svizzera: la sede del datore è irrilevante per lo status di frontaliere
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 126 del 22 giugno 2026, ha chiarito che, ai fini della tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri svizzeri, non rileva la localizzazione della sede del datore di lavoro.
Il caso esaminato era riferito ad una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine con l'Italia nel Canton Ticino, che presta la sua attività lavorativa nella sua totalità in Lombardia (“frontaliera al contrario”), per un'azienda italiana con sede legale in Veneto.
Nella propria risposta, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all'applicazione dell'Accordo Italia-Svizzera per il lavoratori frontalieri, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti gli altri requisiti, ivi incluso quello dell'effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
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