Non è più retroattiva la rettifica dell’errato inquadramento INAIL

A cura della Redazione

L’INAIL, con la circolare n. 28 del 12 giugno 2026, facendo seguito al Decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 2 aprile u.s. che ha apportato modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi (MAT) e al nomenclatore tariffario, ha precisato, tra l’altro, che in caso di erroneo inquadramento del datore di lavoro in una gestione tariffaria diversa dalla classificazione aziendale effettuata dall’INPS, la rettifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’INAIL comunica al datore di lavoro il provvedimento adottato, in caso di modifica d’ufficio.

Invece, se la rettifica è avvenuta su domanda del datore di lavoro, gli effetti della stessa decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Le nuove modalità di rettifica hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e superano la previsione previgente secondo cui il provvedimento aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento dell’INPS.

Però la nuova regola dell’irretroattività della rettifica subisce due eccezioni che sono:

a)  erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che ha comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto: si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b)  erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l’applicazione dell’articolo 2033 c.c..

In questi casi gli effetti della rettifica decorrono retroattivamente, ossia dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato.

Il decreto interministeriale interviene anche sugli eventi lesivi indennizzati dall’INAIL che concorrono a determinare l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Viene esplicitato che non rilevano a tal fine:

  eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, indipendentemente dall’eventuale recupero degli oneri da parte dell’Inail;

  infortuni in itinere;

  eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione;

  eventi lesivi degli apprendisti;

  eventi lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

Sono state oggetto di modifica, con effetto dal 1° gennaio 2026, anche le aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole dopo i primi due anni di attività della PAT di cui alla Tabella A delle MAT approvate con decreto del 27 febbraio 2019.

Viene anche regolamentata la rettifica dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.  

In particolare, l’INAIL deve pagare le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all’Istituto.

Tali quote residue di premi sono dovute dal datore di lavoro anche quando derivano da rettifiche o variazioni dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, al pari di quelle del rischio o delle retribuzioni, essendo tutti elementi di calcolo del premio assicurativo.

Pertanto, il termine del 31 dicembre di comunicazione del tasso applicabile non preclude all’Inail di rideterminare il tasso applicabile in caso di variazione o rettifica di uno o più degli elementi di calcolo del premio intervenute successivamente.

Come ricordato all’inizio, il decreto interministeriale interviene anche sul nomenclatore tariffario.

Più precisamente, la modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe 2019, recepisce gli interventi normativi sopravvenuti rispetto all’entrata in vigore del decreto ministeriale 27 febbraio 2019 per i lavoratori sportivi e per i giornalisti.

L’aggiornamento tariffario ha interessato, inoltre, l’attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, dove viene esplicitato che nella voce di tariffa 0721 delle quattro gestioni tariffarie rientra anche l’eventuale consegna effettuata con veicoli di categoria M1 del Codice della strada personalmente condotti, ossia i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Infine, alcune modifiche del nomenclatore non hanno carattere innovativo ma chiariscono l’ambito di applicazione dei riferimenti tariffari, in considerazione del contenzioso amministrativo e giudiziario sorto negli ultimi anni.

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