La sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano la risonanza magnetica nella diagnostica
A cura della Redazione
INAIL ha condiviso una pubblicazione in cui affronta alcuni aspetti della gestione della sorveglianza sanitaria del personale che opera in risonanza magnetica
Cosa tratta?
La risonanza magnetica (RM) rappresenta oggi uno degli strumenti diagnostici più utilizzati e avanzati in ambito sanitario. Sebbene l'attenzione sia generalmente concentrata sulla sicurezza del paziente, anche gli operatori che lavorano all'interno dei siti RM sono esposti a specifici fattori di rischio, principalmente legati ai campi elettromagnetici (CEM), che comprendono il campo magnetico statico, i campi a bassa frequenza e le radiofrequenze generate durante gli esami. Secondo quanto evidenziato dall'Inail nella recente Factsheet “L'utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e ricerca clinica e la tutela dei lavoratori: aspetti di interesse nell'applicazione della sorveglianza sanitaria”, la tutela della salute dei lavoratori in RM richiede una corretta applicazione della sorveglianza sanitaria, della formazione e della valutazione dei rischi, indipendentemente dalla tipologia contrattuale dell'operatore.
Ai sensi della normativa, il personale autorizzato ad accedere e operare nel sito RM deve essere adeguatamente formato e in possesso di una specifica idoneità medica.
La sorveglianza sanitaria riveste un ruolo centrale nella prevenzione dei rischi correlati all'esposizione ai campi elettromagnetici. Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, è chiamato a effettuare visite preventive e periodiche, esprimendo il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In generale, la periodicità delle visite è annuale, salvo diversa indicazione motivata dal livello di rischio o dalle condizioni individuali del lavoratore.
Particolare attenzione deve essere rivolta ai soggetti cosiddetti "particolarmente sensibili", come lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi o di altri elementi metallici che potrebbero interferire con i campi elettromagnetici presenti nelle aree RM.
Il medico competente assume un ruolo strategico nella gestione della sicurezza in RM. Oltre a effettuare la sorveglianza sanitaria, collabora alla valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario più appropriato e mantiene aggiornata la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore esposto ai campi elettromagnetici.
La conoscenza approfondita dell'ambiente di lavoro è fondamentale: per questo motivo il medico competente deve effettuare sopralluoghi periodici nei luoghi di lavoro, valutando caratteristiche delle apparecchiature, livelli di esposizione, procedure operative, eventuali incidenti o modifiche organizzative che possano influire sul rischio professionale.
Accanto alla sorveglianza sanitaria, la normativa attribuisce particolare importanza alla formazione specifica del personale autorizzato. Il datore di lavoro deve garantire che tutti gli operatori siano adeguatamente informati sui rischi presenti nel sito RM e sulle procedure di sicurezza da adottare. Tale formazione deve essere pianificata e aggiornata periodicamente con il supporto delle figure responsabili della sicurezza.
Il nodo dei professionisti sanitari con partita IVA
Negli ultimi tempi è crescente la presenza di professionisti sanitari che operano in regime di libera professione con partita IVA presso strutture dotate di apparecchiature RM.
Spesso tali professionisti utilizzano apparecchiature e locali appartenenti alla struttura sanitaria, operando su pazienti assegnati dal titolare della struttura stessa. Questa situazione ha generato nel tempo dubbi interpretativi circa l'attribuzione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quando il professionista svolge la propria attività all'interno dell'organizzazione del datore di lavoro della struttura, utilizzandone mezzi, attrezzature e organizzazione, non può essere considerato un lavoratore autonomo in senso pieno ai fini della normativa di salute e sicurezza. Pertanto, pur mantenendo la propria autonomia professionale, rientra nella definizione di "lavoratore" prevista dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008.
Di conseguenza, il datore di lavoro della struttura RM dovrebbe garantire anche a tali professionisti la sorveglianza sanitaria, l'idoneità ai campi elettromagnetici, la formazione specifica e tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa.
Cosa dice la legge?
- D.lgs. 81/2008 artt. 41 e 211: disciplinano la sorveglianza sanitaria. Il primo stabilisce le visite e i controlli generali per tutti i lavoratori, mentre il secondo definisce le tutele specifiche per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici.
- D.M. 14/01/2021: stabilisce gli standard di sicurezza e di impiego clinico per le apparecchiature a Risonanza Magnetica (RM). Il provvedimento definisce i requisiti per tutelare pazienti, operatori e pubblico.
- D.lgs. 81/2008 art. 26: disciplina la sicurezza nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.
Indicazioni operative
- Verificare e aggiornare costantemente l'elenco del Personale Autorizzato (PA): la struttura deve mantenere aggiornato l'elenco di tutto il personale che opera nel sito RM, assicurandosi che ciascun lavoratore sia in possesso di idoneità sanitaria specifica e della formazione prevista. Nessun operatore deve accedere o lavorare nel sito RM senza tali requisiti.
- Garantire la sorveglianza sanitaria a tutti gli operatori esposti ai CEM: la sorveglianza sanitaria deve comprendere visita preventiva e controlli periodici, normalmente annuali, con particolare attenzione ai lavoratori sensibili ai campi elettromagnetici (portatori di dispositivi impiantabili, protesi metalliche, ecc.). Il protocollo sanitario deve essere definito dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi.
- Includere nella tutela anche i professionisti sanitari con partita IVA che operano nell'organizzazione della struttura: qualora medici, tecnici o altri professionisti libero-professionisti utilizzino apparecchiature, ambienti e organizzazione della struttura RM per svolgere attività assegnate dal titolare, è opportuno considerarli ai fini della sicurezza come lavoratori inseriti nell'organizzazione aziendale. Di conseguenza, la struttura dovrebbe garantire anche a loro formazione, valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria dedicata.
- Formalizzare la gestione delle imprese esterne e dei loro lavoratori: per addetti delle ditte esterne (pulizie, manutenzioni, servizi tecnici ecc.) occorre verificare l'idoneità all'esposizione ai campi elettromagnetici, effettuare il coordinamento previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e predisporre, quando richiesto, il DUVRI. La struttura deve poter dimostrare che tali lavoratori siano stati adeguatamente tutelati.
- Rafforzare il monitoraggio sanitario e la segnalazione degli effetti indesiderati: è opportuno predisporre una procedura che consenta ai lavoratori di segnalare immediatamente eventuali sintomi o effetti inattesi correlabili all'esposizione ai campi elettromagnetici. In tali casi il datore di lavoro deve attivare tempestivamente accertamenti medici e approfondimenti sanitari specifici tramite il medico competente.
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Allegati
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