Lavoro domestico: cessazione del rapporto in caso di decesso del datore
A cura della Redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026, fornisce le indicazioni operative per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico in caso di decesso del datore di lavoro.
L’istituto dichiara che, da ora in avanti, sarà preclusa la possibilità di inserire una delega successivamente al decesso del datore di lavoro.
Qualora sia già stata inviata richiesta e la delega risulti già attiva oppure abbia lo stato “in lavorazione”, gli intermediari potranno cessare il rapporto di lavoro entro 60 giorni dalla morte del datore di lavoro; oltre questo periodo, l’INPS cesserà il rapporto d’ufficio.
Invece, quando manca la delega di un intermediario, sarà l’erede a dover provvedere alla cessazione, sempre entro il limite di 60 giorni. L’erede può procedere tramite il Contact Center Multicanale oppure inviando una PEC alla sede INPS territorialmente competente; in alternativa può affidarsi ad un intermediario autorizzato che, dietro delega, può agire per suo conto chiudendo il rapporto di lavoro inviando il modulo “AP17” via PEC o allegando una dichiarazione firmata dall’erede corredata dal documento di identità dello stesso. Viene specificato che, in presenza di più eredi, sarà sufficiente la richiesta di cessazione da parte di uno solo di essi.
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