Lavoro domestico: un’associazione non può essere datore di lavoro

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24869 del 31 agosto 2026, si pronuncia sull’applicazione della disciplina del lavoro domestico, escludendo i casi in cui un’associazione stipuli contratti di lavoro di personale domestico quando l’attività è svolta presso abitazioni di anziani (o strutture di ricovero).

La fattispecie prende in esame il caso di un’associazione il cui personale assunto con rapporto di lavoro domestico prestava attività presso le abitazioni degli anziani o le strutture in cui questi erano ricoverati. Dunque risultava come datore di lavoro domestico la medesima associazione, pur non ricorrendo i requisiti di convivenza, mansioni volte al funzionamento della vita familiare e soddisfacimento dei bisogni personali del datore.

La Corte conferma quanto deciso in appello andando a ribadire gli elementi imprescindibili del lavoro domestico: le mansioni del lavoratore domestico devono essere correlate al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro e l’attività deve svolgersi presso il datore stesso. È conseguenza di questi requisiti che lo scopo delle prestazioni rese sia volto al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore.

In questo caso, non ricorrono questi elementi poiché l’opera dell’associazione si configura come un’attività professionale di reperimento della manodopera, da indirizzare a lavori domestici a favore di terzi.

Dal momento che il legislatore ha previsto la disciplina speciale in virtù della particolare categoria dei datori domestici, la non coincidenza tra datore e beneficiario della prestazione fa venire meno la ratio della specialità del rapporto e dunque l’associazione viene condannata a ridefinire i rapporti di lavoro e a versare le differenze contributive che l’assetto ordinario prevede.

 

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